| LEGISLAZIONE
VITIVINICOLA
IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DOC
L’ETICHETTA E LA CONTRO ETICHETTA
RELATORE : Giuseppe Milazzo
Il vino è una bevanda italiana per eccellenza e
la particolare forma allungata della penisola, soggetta a differenti
condizioni di clima e di terreno favorisce una notevole varietà
di vini di qualità con caratteristiche differenti a seconda
dei diversi vitigni, delle diverse tecniche di coltura, delle
diverse zone di produzione e dei diversi tipi di vinificazione.
È possibile classificare questa eterogenea produzione
in vini da taglio e vini da tavola.
I vini da taglio sono utilizzati per correggere altri vini poveri
in alcol ed estratto, destinati a formare vini da tavola; vengono
spesso esportati nel Nord Europa, dove scarseggiano vini molto
zuccherini e corposi.
I vini da tavola si suddividono in vini da pasto, vini ad Indicazione
Geografica Tipica (IGT), vini a Denominazione di Origine Controllata
(DOC) e vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
(DOCG).
I vini da tavola sono ottenuti da uve provenienti da vitigni
tradizionali; i vini a IGT, DOC e DOCG sono particolari e devono
corrispondere a specifici requisiti stabiliti per ciascuno di
essi, dal disciplinare di produzione.
Dal punto di vista della tutela del prodotto, il vino imbottigliato
offre maggiori garanzie rispetto al prodotto sfuso. Il consumatore
ha il diritto di ricevere informazioni sulla qualità
del vino imbottigliato. Tali informazioni sono a lui forniti
sia dall’etichetta, che è la carta da visita di
un vino, sia da altri elementi informativi posti su tutta la
bottiglia.
La bottiglia è solitamente composta da:
• una capsula sopra il tappo (contrassegno I.V.A.);
• un eventuale sigillo per i vini DOCG;
la capsula indica sempre la provincia ove è stato imbottigliato
il vino (controllare che coincida con quella indicata nell’
etichetta) e la figura del proprietario iscritto al Registro
Repressione Frodi:
• viniviticoltore (RIV)
• Imbottigliatore o commerciante (RI)
Al termine del collo di una bottiglia può apparire il
bollino di appartenenza ad un consorzio di tutela di un vino
DOC; segue l’annata della bottiglia e l’etichetta
vera e propria.
L’indicazione dell’annata della bottiglia è
obbligatoria, se prevista dal disciplinare di produzione; quella
bottiglia deve contenere vino prodotto con le uve di quella
vendemmia nella percentuale prevista dal disciplinare, frequentemente
l’85%.
In etichetta compariranno:
• Denominazione del vino che può avere le seguenti
classificazioni:
• D.O.C. vino a Denominazione d’Origine
Controllata, cioè prodotto in una zona (e fatto con uve
delle vigne di quella precisa regione geograficamente ben delineata)
tutelata dal legislatore che ne contempla anche un apposito
disciplinare di produzione (un vino cioè per essere DOC
deve sottostare a regole e limitazioni fissati in appositi disciplinari
di produzione).
• D.O.C.G. vino a Denominazione d’Origine
Controllata e Garantita, ossia soggetta ad un assaggio da parte
di un’apposita commissione di controllo che ne ha verificato
la qualità. Rispetto alla precedente, i vini DOCG hanno
una garanzia speciale attivata attraverso un intervento di enti
statali e da un relativo sigillo.
• I.G.T. sono i vini a Indicazioni Geografiche
Tipiche, es. Barbera del Piemonte (indica l’area generica
di provenienza del prodotto che può essere una regione)
oppure il vino Frappato di Vittoria (indica il tipo di vitigno
e la provenienza del prodotto che può essere un Comune).
La Legge del 10.02.1992 N.164 contiene tutta la normativa per
la tutela dei vini DOC - DOCG - IGT.
Per ottenere il riconoscimento e l’approvazione del disciplinare
di produzione della denominazione di origine si deve presentare
richiesta nella propria Regione; produrre una documentazione
che comprovi l’uso della DOC o IGT; allegare una carta
geografica della zona e una relazione tecnica che illustri i
fattori naturali e umani. Tali fattori sono:
1) Zona di produzione
2) Microclima
3) Natura del terreno
4) Vitigni
5) Sistema di allevamento
6) Sistema di potatura
7) Densità dell’impianto
8) Produzione media per pianta
9) Esposizione dei vigneti
10) Età del vigneto
11) Epoca di raccolta
12) Sistema di vinificazione
13) Sistema di fermentazione
14) Sistema di affinamento
15) Scheda tecnica che definisce il colore, il profumo e il
sapore del prodotto finito.
La domanda viene esaminata dagli organi tecnici della Regione,
il cui parere favorevole determina la trasmissione al Ministero
delle Risorse Agricole. Gli accertamenti saranno eseguiti dal
Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione della Denominazione
di Origine e della Indicazione Geografica Tipica dei vini, che
esprime il giudizio decisivo e formula la proposta del disciplinare.
Infine il Ministro delle Risorse Agricole decreta il disciplinare
di produzione.
I viticoltori che rientrano nella zona prevista dal disciplinare
e vorrebbero produrre vini IGT e/o DOC possono presentare al
Comune la denuncia dei propri vigneti specificando:
1) Le dimensioni della superficie coltivata;
2) La superficie totale dell’azienda;
3) La superficie occupata dai vitigni per la produzione dei
vini a denominazione di origine;
4) Informazioni catastali.
I dati controllati da organi tecnici della Regione vengono trasmessi
alla Camera di Commercio; il produttore sarà iscritto
all’albo e i documenti depositati presso il Comune di
appartenenza.
Ogni anno il viticoltore denuncia la produzione di vino alla
Camera di Commercio che rilascia una “ricevuta”
che attesta e legittima l’uso della denominazione.
Al vitivinicoltore non è consentito ottenere vini con
vitigni diversi da quelli previsti dal disciplinare.
La DOCG è riservata ai vini che abbiano:
1) almeno 5 anni di permanenza nella DOC;
2) particolari pregi;
3) caratteristiche qualitative migliori rispetto ai vini DOC;
4) acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale.
• VINI DA TAVOLA: sono i vini comuni
o da pasto, hanno caratteristiche generiche di diverse provenienze,
spesso ottenuti miscelando o tagliando diverse qualità
di vini. Tali vini sono prodotti senza il riferimento ad alcun
disciplinare di produzione e non possono riportare in etichetta
un nome uguale a quello della denominazione di origine controllata
e dell’indicazione geografica.
• V.Q.P.R.D. è una denominazione
europea. Significa: Vino di Qualità Prodotto in Regione
Determinata (coincide con la nostra DOC).
• V.S.Q.P.R.D. riguarda i Vini Spumanti
di Qualità Prodotti in Regione Determinata.
• V.F.Q.P.R.D. riguarda i Vini Frizzanti
di Qualità Prodotti in Regione Determinata.
• V.L.Q.P.R.D. riguarda i Vini Liquorosi
di Qualità Prodotti in Regione Determinata.
• RISERVA: è attribuita ai vini
non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo d’invecchiamento
appositamente previsto dal disciplinare di produzione e di norma
non inferiore a due anni.
• CLASSICO: è riservato ai vini
non spumanti delle zone di origine più antiche ai quali
può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche
nell’ambito della stessa DOCG o DOC. (Chianti classico,
Decreto ministeriale del 31/7/1932)
• NOVELLO: è riservata ai vini
rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti
previsti in materia dalla legislazione italiana e della CEE.
• SUPERIORE: è un vino con caratteristiche
di grado alcolico e invecchiamento superiori rispetto ai normali
standard di quelli DOC.
In etichetta si trovano ancora le seguenti informazioni:
1. Il nome o la ragione sociale dell’imbottigliatore
2. Il comune o frazione sede dell’imbottigliatore
3. Il numero di codice (n. ....... R./.) con sigla della provincia
4. Il volume nominale del vino espresso in hl, litri, cl, ml.
5. La gradazione alcolica effettiva del vino.
Altre indicazioni potranno riguardare l’indicazione del
vigneto dal quale proviene il vino.
La dicitura “E” indica che il contenitore è
conforme agli standard della CEE.
Alcuni produttori aggiungono in etichetta anche il numero progressivo
delle bottiglie con l’indicazione della produzione totale
dell’azienda per quel tipo di vino (es. n. 1470 su 10000).
In alcune Bottiglie spesso si trova la contro etichetta, contenente
consigli e dati per il consumatore, posta sul lato opposto dell’etichetta,
riconoscibile dalla dimensione, leggermente inferiore a quella
dell’etichetta. Tuttavia, alcuni imbottigliatori creano
al consumatore una certa confusione nella lettura, poiché
riportano le indicazioni obbligatorie nella etichetta più
piccola mentre nell’etichetta più grande informano
il consumatore sulla marca, sull’immagine e sulla presentazione
dell’azienda.
Pertanto la vera etichetta di un vino è la “contro
etichetta”.
Anche il contenitore riveste una grande importanza: la qualità
del vino infatti è determinata da una buona conservazione.
L’uso delle bottiglie di vetro risale al XVII secolo e
nel XVIII secolo cominciarono ad assumere le forme attuali diventando
di uso generale.
La forma delle bottiglie è stata adattata nei tempi per
i vari vini e oggi risponde più al rispetto di una tradizione
consacrata dall’uso che a una precisa necessità
pratica o tecnica.
I tipi di bottiglie più diffusi sono i seguenti:
BORDOLESE: ha forma cilindrica, collo corto
e spalle pronunciate.
E’ di vetro chiaro per i vini bianchi, scuro per i vini
rossi da invecchiare. Tuttavia qualche produttore utilizza vetro
scuro anche per imbottigliare il vino bianco, con lo scopo di
prolungarne la conservazione.
BORGOGNONA: ha forma cilindrica, senza spalle,
collo lungo.
Nella zona della Borgogna si usa solo vetro verde, mentre in
Italia si trovano vari colori compreso il nero per i vini di
lungo invecchiamento.
RENANA: è molto slanciata e sottile
senza spalle, di colore verde chiaro o verde scuro.
ALBEISA: ha forma conico-cilindrica ed è
tipica della zona di Alba; è utilizzata per imbottigliare
i grandi vini della provincia di Cuneo.
AD ANFORA: è quella tipica del Verdicchio.
In Italia è verde mentre in Francia è incolore.
FIASCO: la sua fabbricazione risale probabilmente
al XIV secolo o al XII in coincidenza con l’affermazione
del Chianti.
Per consentirne l’equilibrio, cioè la posizione
eretta e anche per la protezione del vetro durante il trasporto,
viene rivestito con un fitto intreccio di erbe secche ricavate
da foglie palustri (oggi si trovano anche rivestimenti in plastica).
CHAMPAGNOTTA: originaria della zona dello Champagne,
è la bottiglia usata per tutti i tipi di spumante in
ogni paese.
La forma è simile a quella della borgognona, ma è
costituita da vetro più spesso poiché deve sopportare
maggiori pressioni e nel collo della bottiglia deve avere l’ancoraggio
per il tappo a corona .
Ci sono bottiglie di Champagne di varia capacità. Rispetto
alla bottiglia tipica di l. 0,750 si hanno i seguenti tipi di
bottiglie:
» SPLIT che equivale a l. 0,187 cioè
a 1/4 di bottiglia;
» MEZZA che equivale a l. 0,375 cioè
a ½ bottiglia;
» MEDIUM che corrisponde a 3/4;
» MAGNUM che equivale a l. 1,500 cioè
a due bottiglie;
» JEROBOAM che equivale a l. 3,000 cioè
a quattro bottiglie;
» REHOBOAM che equivale a l. 4,500 cioè
a sei bottiglie;
» MATHUSALEM che equivale a l. 6,000
cioè a otto bottiglie;
» SALMANAZAR che equivale a l. 9,000
cioè a dodici bottiglie;
» BALTHAZAR che equivale a l. 12,000
cioè a sedici bottiglie;
» NABUCHODONOSOR che equivale a l. 15,000
cioè a venti bottiglie.
Va precisato che le bottiglie di grande capacità sono
considerate le più adatte per la migliore evoluzione
del vino, ma sono tuttavia poco diffuse a causa del loro prezzo
elevato. Il colore del vetro è verde. |