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LEGISLAZIONE VITIVINICOLA
IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DOC
L’ETICHETTA E LA CONTRO ETICHETTA

RELATORE : Giuseppe Milazzo


Il vino è una bevanda italiana per eccellenza e la particolare forma allungata della penisola, soggetta a differenti condizioni di clima e di terreno favorisce una notevole varietà di vini di qualità con caratteristiche differenti a seconda dei diversi vitigni, delle diverse tecniche di coltura, delle diverse zone di produzione e dei diversi tipi di vinificazione.
È possibile classificare questa eterogenea produzione in vini da taglio e vini da tavola.
I vini da taglio sono utilizzati per correggere altri vini poveri in alcol ed estratto, destinati a formare vini da tavola; vengono spesso esportati nel Nord Europa, dove scarseggiano vini molto zuccherini e corposi.
I vini da tavola si suddividono in vini da pasto, vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT), vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) e vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG).
I vini da tavola sono ottenuti da uve provenienti da vitigni tradizionali; i vini a IGT, DOC e DOCG sono particolari e devono corrispondere a specifici requisiti stabiliti per ciascuno di essi, dal disciplinare di produzione.
Dal punto di vista della tutela del prodotto, il vino imbottigliato offre maggiori garanzie rispetto al prodotto sfuso. Il consumatore ha il diritto di ricevere informazioni sulla qualità del vino imbottigliato. Tali informazioni sono a lui forniti sia dall’etichetta, che è la carta da visita di un vino, sia da altri elementi informativi posti su tutta la bottiglia.
La bottiglia è solitamente composta da:
• una capsula sopra il tappo (contrassegno I.V.A.);
• un eventuale sigillo per i vini DOCG;

la capsula indica sempre la provincia ove è stato imbottigliato il vino (controllare che coincida con quella indicata nell’ etichetta) e la figura del proprietario iscritto al Registro Repressione Frodi:
• viniviticoltore (RIV)
• Imbottigliatore o commerciante (RI)

Al termine del collo di una bottiglia può apparire il bollino di appartenenza ad un consorzio di tutela di un vino DOC; segue l’annata della bottiglia e l’etichetta vera e propria.

L’indicazione dell’annata della bottiglia è obbligatoria, se prevista dal disciplinare di produzione; quella bottiglia deve contenere vino prodotto con le uve di quella vendemmia nella percentuale prevista dal disciplinare, frequentemente l’85%.
In etichetta compariranno:
• Denominazione del vino che può avere le seguenti classificazioni:
D.O.C. vino a Denominazione d’Origine Controllata, cioè prodotto in una zona (e fatto con uve delle vigne di quella precisa regione geograficamente ben delineata) tutelata dal legislatore che ne contempla anche un apposito disciplinare di produzione (un vino cioè per essere DOC deve sottostare a regole e limitazioni fissati in appositi disciplinari di produzione).
D.O.C.G. vino a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita, ossia soggetta ad un assaggio da parte di un’apposita commissione di controllo che ne ha verificato la qualità. Rispetto alla precedente, i vini DOCG hanno una garanzia speciale attivata attraverso un intervento di enti statali e da un relativo sigillo.
I.G.T. sono i vini a Indicazioni Geografiche Tipiche, es. Barbera del Piemonte (indica l’area generica di provenienza del prodotto che può essere una regione) oppure il vino Frappato di Vittoria (indica il tipo di vitigno e la provenienza del prodotto che può essere un Comune).
La Legge del 10.02.1992 N.164 contiene tutta la normativa per la tutela dei vini DOC - DOCG - IGT.

Per ottenere il riconoscimento e l’approvazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine si deve presentare richiesta nella propria Regione; produrre una documentazione che comprovi l’uso della DOC o IGT; allegare una carta geografica della zona e una relazione tecnica che illustri i fattori naturali e umani. Tali fattori sono:
1) Zona di produzione
2) Microclima
3) Natura del terreno
4) Vitigni
5) Sistema di allevamento
6) Sistema di potatura
7) Densità dell’impianto
8) Produzione media per pianta
9) Esposizione dei vigneti
10) Età del vigneto
11) Epoca di raccolta
12) Sistema di vinificazione
13) Sistema di fermentazione
14) Sistema di affinamento
15) Scheda tecnica che definisce il colore, il profumo e il sapore del prodotto finito.

La domanda viene esaminata dagli organi tecnici della Regione, il cui parere favorevole determina la trasmissione al Ministero delle Risorse Agricole. Gli accertamenti saranno eseguiti dal Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione della Denominazione di Origine e della Indicazione Geografica Tipica dei vini, che esprime il giudizio decisivo e formula la proposta del disciplinare. Infine il Ministro delle Risorse Agricole decreta il disciplinare di produzione.
I viticoltori che rientrano nella zona prevista dal disciplinare e vorrebbero produrre vini IGT e/o DOC possono presentare al Comune la denuncia dei propri vigneti specificando:
1) Le dimensioni della superficie coltivata;
2) La superficie totale dell’azienda;
3) La superficie occupata dai vitigni per la produzione dei vini a denominazione di origine;
4) Informazioni catastali.

I dati controllati da organi tecnici della Regione vengono trasmessi alla Camera di Commercio; il produttore sarà iscritto all’albo e i documenti depositati presso il Comune di appartenenza.
Ogni anno il viticoltore denuncia la produzione di vino alla Camera di Commercio che rilascia una “ricevuta” che attesta e legittima l’uso della denominazione.
Al vitivinicoltore non è consentito ottenere vini con vitigni diversi da quelli previsti dal disciplinare.

La DOCG è riservata ai vini che abbiano:
1) almeno 5 anni di permanenza nella DOC;
2) particolari pregi;
3) caratteristiche qualitative migliori rispetto ai vini DOC;
4) acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale.

VINI DA TAVOLA: sono i vini comuni o da pasto, hanno caratteristiche generiche di diverse provenienze, spesso ottenuti miscelando o tagliando diverse qualità di vini. Tali vini sono prodotti senza il riferimento ad alcun disciplinare di produzione e non possono riportare in etichetta un nome uguale a quello della denominazione di origine controllata e dell’indicazione geografica.

V.Q.P.R.D. è una denominazione europea. Significa: Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata (coincide con la nostra DOC).
V.S.Q.P.R.D. riguarda i Vini Spumanti di Qualità Prodotti in Regione Determinata.
V.F.Q.P.R.D. riguarda i Vini Frizzanti di Qualità Prodotti in Regione Determinata.
V.L.Q.P.R.D. riguarda i Vini Liquorosi di Qualità Prodotti in Regione Determinata.
RISERVA: è attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo d’invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di produzione e di norma non inferiore a due anni.
CLASSICO: è riservato ai vini non spumanti delle zone di origine più antiche ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell’ambito della stessa DOCG o DOC. (Chianti classico, Decreto ministeriale del 31/7/1932)
NOVELLO: è riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e della CEE.
SUPERIORE: è un vino con caratteristiche di grado alcolico e invecchiamento superiori rispetto ai normali standard di quelli DOC.

In etichetta si trovano ancora le seguenti informazioni:
1. Il nome o la ragione sociale dell’imbottigliatore
2. Il comune o frazione sede dell’imbottigliatore
3. Il numero di codice (n. ....... R./.) con sigla della provincia
4. Il volume nominale del vino espresso in hl, litri, cl, ml.
5. La gradazione alcolica effettiva del vino.

Altre indicazioni potranno riguardare l’indicazione del vigneto dal quale proviene il vino.
La dicitura “E” indica che il contenitore è conforme agli standard della CEE.
Alcuni produttori aggiungono in etichetta anche il numero progressivo delle bottiglie con l’indicazione della produzione totale dell’azienda per quel tipo di vino (es. n. 1470 su 10000).
In alcune Bottiglie spesso si trova la contro etichetta, contenente consigli e dati per il consumatore, posta sul lato opposto dell’etichetta, riconoscibile dalla dimensione, leggermente inferiore a quella dell’etichetta. Tuttavia, alcuni imbottigliatori creano al consumatore una certa confusione nella lettura, poiché riportano le indicazioni obbligatorie nella etichetta più piccola mentre nell’etichetta più grande informano il consumatore sulla marca, sull’immagine e sulla presentazione dell’azienda.
Pertanto la vera etichetta di un vino è la “contro etichetta”.
Anche il contenitore riveste una grande importanza: la qualità del vino infatti è determinata da una buona conservazione.

L’uso delle bottiglie di vetro risale al XVII secolo e nel XVIII secolo cominciarono ad assumere le forme attuali diventando di uso generale.
La forma delle bottiglie è stata adattata nei tempi per i vari vini e oggi risponde più al rispetto di una tradizione consacrata dall’uso che a una precisa necessità pratica o tecnica.

I tipi di bottiglie più diffusi sono i seguenti:

BORDOLESE: ha forma cilindrica, collo corto e spalle pronunciate.
E’ di vetro chiaro per i vini bianchi, scuro per i vini rossi da invecchiare. Tuttavia qualche produttore utilizza vetro scuro anche per imbottigliare il vino bianco, con lo scopo di prolungarne la conservazione.

BORGOGNONA: ha forma cilindrica, senza spalle, collo lungo.
Nella zona della Borgogna si usa solo vetro verde, mentre in Italia si trovano vari colori compreso il nero per i vini di lungo invecchiamento.

RENANA: è molto slanciata e sottile senza spalle, di colore verde chiaro o verde scuro.

ALBEISA: ha forma conico-cilindrica ed è tipica della zona di Alba; è utilizzata per imbottigliare i grandi vini della provincia di Cuneo.

AD ANFORA: è quella tipica del Verdicchio.
In Italia è verde mentre in Francia è incolore.

FIASCO: la sua fabbricazione risale probabilmente al XIV secolo o al XII in coincidenza con l’affermazione del Chianti.
Per consentirne l’equilibrio, cioè la posizione eretta e anche per la protezione del vetro durante il trasporto, viene rivestito con un fitto intreccio di erbe secche ricavate da foglie palustri (oggi si trovano anche rivestimenti in plastica).

CHAMPAGNOTTA: originaria della zona dello Champagne, è la bottiglia usata per tutti i tipi di spumante in ogni paese.
La forma è simile a quella della borgognona, ma è costituita da vetro più spesso poiché deve sopportare maggiori pressioni e nel collo della bottiglia deve avere l’ancoraggio per il tappo a corona .

Ci sono bottiglie di Champagne di varia capacità. Rispetto alla bottiglia tipica di l. 0,750 si hanno i seguenti tipi di bottiglie:

» SPLIT che equivale a l. 0,187 cioè a 1/4 di bottiglia;
» MEZZA che equivale a l. 0,375 cioè a ½ bottiglia;
» MEDIUM che corrisponde a 3/4;
» MAGNUM che equivale a l. 1,500 cioè a due bottiglie;
» JEROBOAM che equivale a l. 3,000 cioè a quattro bottiglie;
» REHOBOAM che equivale a l. 4,500 cioè a sei bottiglie;
» MATHUSALEM che equivale a l. 6,000 cioè a otto bottiglie;
» SALMANAZAR che equivale a l. 9,000 cioè a dodici bottiglie;
» BALTHAZAR che equivale a l. 12,000 cioè a sedici bottiglie;
» NABUCHODONOSOR che equivale a l. 15,000 cioè a venti bottiglie.

Va precisato che le bottiglie di grande capacità sono considerate le più adatte per la migliore evoluzione del vino, ma sono tuttavia poco diffuse a causa del loro prezzo elevato. Il colore del vetro è verde.

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