Disegno Di Legge
Sistema dell’Offerta Formativa
TITOLO I
Art.1
(Finalità
del Sistema dell’Offerta Formativa)
2.
La Regione
Siciliana sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire la
disoccupazione, evitare la disoccupazione di lunga
durata, agevolare l’inserimento lavorativo, la mobilità professionale
e le carriere individuali, sostenere il reinserimento nella vita professionale,
in particolare di gruppi
svantaggiati a rischio di esclusione sociale. E a tal fine :
q sostiene
azioni positive per le pari opportunità finalizzate all’occupazione
femminile;
q promuove
la diffusione della cultura di impresa e promuove l’imprenditoria femminile e
giovanile favorendo l’avvio di nuove imprese con interventi di
agevolazione e di sostegno alla loro creazione;
q sostiene
politiche contro l’esclusione sociale, al fine di favorire l’inserimento dei
disabili e delle categoria svantaggiate;
q promuove
l’inserimento e il reinserimento dei disoccupati di lunga durata
3.4. Il Sistema dell’Offerta Formativa è
incardinato presso l’Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l’emigrazione e i relativi servizi
vengono curati dal Dipartimento regionale per la formazione professionale e dal
Dipartimento regionale dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione
professionale che avranno cura di coinvolgere i Dipartimenti regionali
competenti per lo sviluppo dell’economia siciliana per la realizzazione delle
attività di programma.
4.5. Il Dipartimento regionale
dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale si avvarrà
dei centri per l’impiego per fornire i servizi strumentali all’attuazione della
presente legge.
6.
Nell’ottica della omogeneizzazione delle
procedure e della qualità delle iniziative, il campo di applicazione della
presente legge è relativo all’insieme di piani e dei progetti approvati dalla
Regione nei vari settori, comunque finanziati
(Obiettivi
del Sistema dell’Offerta Formativa)
a) fornire servizi formativi al
sistema dell’economia siciliana direttamente all’impresa che procede a nuove
assunzioni ovvero che procede a formare e\o riqualificare i propri dipendenti;
b) fornire servizi formativi di base
ai lavoratori, ai disoccupati ed agli inoccupati privilegiando le attività di
alfabetizzazione informatica e linguistica e assolvere agli oneri connessi
all’obbligo formativo;
c) fornire servizi integrati al
sistema dell’economia siciliana finalizzati all’occupazione attraverso progetti
che attivino, fra l’altro, l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
2.
Per raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente, il Sistema
dell’Offerta Formativa promuove l’attuazione di:
a)
Azioni rispondenti ai bisogni delle persone, delle
organizzazioni e delle imprese attraverso interventi diversificati e flessibili
nell’ambito dei processi educativi e culturali,
dell’orientamento, dell’istruzione e formazione di base e superiore
compresa l’alta formazione, della formazione continua e permanente, della
formazione rivolta a gruppi svantaggiati, delle esperienze di tirocinio e di
alternanza, nonché attraverso
interventi anche di tipo finanziario per la promozione dell’occupazione e
la creazione di impresa
b)
Azioni per lo sviluppo e la qualificazione dei
sistemi pubblici e privati di orientamento, istruzione, formazione e dei servizi
per l’impiego nonché per la
promozione delle reti collaborative e per il rafforzamento
dell’integrazione funzionale dei sistemi al fine di realizzare una
offerta di servizi per la formazione lungo tutto l’arco
della vita e la promozione delle opportunità di impiego
c)
Azioni volte a rendere effettivo il diritto alla
formazione ed al lavoro attraverso l’informazione e la comunicazione sociale,
la rimozione di ostacoli all’accesso ed alla
fruizione delle attività, l’adattamento dell’organizzaizone e delle modalità
formative e la modulazione dei tempi di formazione
(Tipologia
di attività(Strumenti per la realizzazione degli obiettivi)
1.
Le tipologie di attività, corsuali e non
corsuali, programmabili con
finalità formative, orientative e di supporto all’intervento
lavorativo, premettendo che si favorisce la flessibilità e la
sperimentazione, sono:
q servizi e attivita’ di
orientamento
q formazione iniziale
q formazione superiore
q formazione continua e
permanente
q formazione prevista da
specifiche leggi o normative comunitarie, statali e regionali
q follow up
q iniziative formative
personalizzate, iniziative di accompagnamento e di supporto
q formazione formatori
q attivita’ di tirocinio
1.2. Gli obiettivi del sistema formativo
verranno raggiunti attraverso i seguenti strumenti:
b)a) corsi di formazione professionale a
catalogo:
1)i)
formaizone di base e di primo livello;
2)ii)
alfabetizzazione informatica;
3)iii)
alfabetizzazione linguistica;
4)iv)
corsi connessi all’assolvimento dell’obbligo scolasticoformativo;
8)b) progetti integrati
a)c) misure di politiche attive del
lavoro:
1)i)
formazione continua
i)
contratti di apprendistato;
2)ii)
contratto di formazione e lavoro;a causa
mista (apprendistato e contratto di formazione e lavoro)
3)iii)
tirocinio formativo;
iv)
formazione iniziale in azienda;
(Destinatari)
1.
Destinatari del Sistema dell’Offerta
Formativa sono tutti cittadini e cittadine italiani,
comunitari ed extracomunitari in possesso dei requisiti previsti dai singoli
bandi e residenti in Sicilia.
2.
I soggetti di cui al comma precedente hanno diritto di:
a.
chiedere il differimento del servizio militare di leva e del
servizio civile;
b.
esercitare diritti in ordine alla tutela della dignità dei
lavoratori e delle libertà sindacali;
c.
usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti delle
scuole relative ai mezzi di trasporto;
d.
essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro
3.
Al fine di rendere effettiva la partecipazione agli
interventi previsti dalla presente legge, l’Assessorato regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione,
nell’ambito della programmazione regionale, può assicurare:
a.
la fruizione gratuita delle attività formative e la
fornitura dei supporti didattici;
b.
la concessione di borse di formazione;
c.
la copertura dei costi di vitto, alloggio e viaggio per
attività formative temporanee fuori dalle sedi di formazione, quali gli stages
o di attività di formazione di tipo residenziale;
d.
la copertura dei costi di viaggio e vitto ove necessario.
TITOLO II
Art.5
(Accreditamento)
1.
L’accreditamento rappresenta una
procedura “ordinaria” per abilitare tutti i soggetti che intendono candidarsi regolarmente
sui bandi regionali o che intendono candidarsi sui bandi comunitari dotati di
un riconoscimento da parte della Regione.
3.
L’accreditamento può essere
sospeso e revocato in caso di riscontrate difformità o
mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la
concessione
4.
Sono esclusi dall’obbligo dell’accreditamento i
datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il
proprio personale.
(Contenuti minimi dei
bandi)
1.
I bandi dovranno riportare:
q le
tipologie di azioni finanziabili;
q le caratteristiche e i
requisiti dei destinatari finali delle azioni finanziabili;
q le caratteristiche e i
requisiti dei soggetti promotori e dei soggetti attuatori
di tali azioni;
q i criteri specifici di
valutazione dei progetti con l’indicazione del punteggio minimo per
ottenere l’idoneità;
q l’importo complessivo messo
a bando e sua eventuale articolazione;
q la eventuale dimensione
massima dei progetti;
q il termine di scadenza del
bando che non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla pubblicazione;
q le modalità di
presentazione.
TITOLO III
Art.7
(Corsi di formazione professionale
a catalogo - Disposizioni generali)CAPO III
(Misure per la formazione e
l’incremento della professionalità dei lavoratori dipendenti)
Art.15
(Convenzioni)
1.
Nelle convenzioni sono individuati:
a. obiettivi, contenuti formativi,
numero e denominazione degli interventi formativi, modalità di accertamento dei
risultati ottenuti;
b. ammontare complessivo del
finanziamento, tempi di erogazione, modalità di utilizzazione, rendicontazione
e restituzione delle somme non utilizzate;
c. organico del personale direttivo,
docente, amministrativo e ausiliario per il quale è previsto il finanziamento
regionale.
2. Le convenzioni devono
prevedere che i fondi assegnati siano utilizzati esclusivamente per i fini per
i quali sono attribuiti e che degli stessi venga dato regolare rendiconto a
conclusione dell’attività, con restituzione delle
eventuali somme non utilizzate.
3.
In caso di inosservanza degli obblighi derivanti
dalla convenzione, l’Amministrazione regionale, previa
diffida a regolarizzare entro congruo termine, ne dichiarano la risoluzione e
dispongono la revoca dei finanziamenti, fatto salva la rivalsa
sulla fideiussione sottoscritta.
4.
Il soggetto non può sub appaltare o trasferire a
terzi in alcun modo, parzialmente o
totalmente, la realizzazione di attività formative affidate, tranne casi di
apporti specialistici preventivamente
autorizzati.
(Catalogo regionale delle professioni)
1.
La certificazione dei percorsi formativi e delle
competenze acquisite costituisce lo snodo fondamentale per avviare il mutuo
riconoscimento dei titoli professionali tra formazione professionale, scuola e
università, e per garantire il diritto alla mobilità nello spazio europeo.
2.
La Regione Siciliana
istituisce il catalogo regionale delle professioni,
curandone periodicamente l’aggiornamento con
l’obiettivo di addivenire al riordino ed alla razionalizzazione delle
qualifiche professionali relative a profili rispondenti al mercato del lavoro.
3.
Per l’attuazione del precedente, l’Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l’emigrazione, entro 90
giorni dall’approvazione della presente legge, nomina un Comitato
composto da un rappresentante del Dipartimento regionale
della formazione professionale, un rappresentante del Dipartimento regionale Agenzia
per l’impiego e la formazione professionale, un rappresentante delle
organizzazioni datoriali.
4.
Le tabelle delle qualifiche saranno adottate con
atto del Dirigente
Generale del Dipartimento regionale della formazione professionale,
individuando per ogni qualifica:
q il settore corrispondente
q il comparto o la sub-area
q le tipologie formative alle
quali è collegabile ogni singola qualifica
q il livello corrispondente
alla qualifica,
q le
caratteristiche
q gli sbocchi occupazionali
Art.10
(Obbligo formativo)
1.
La Regione Siciliana, al fine di dare attuazione
all’assolvimento dell’obbligo formativo promuove il sistema unificato di
istruzione e formazione regionale finalizzato alla educazione e preparazione professionale
dei giovani entro il 18° anno di età per il conseguimento di qualifiche e
specializzazioni professionali che assicurino l’ingresso nel mercato del
lavoro. Il conseguimento delle qualifiche e delle specializzazioni può
essere realizzato anche attraverso percorsi di apprendistato
integrati da attività formative di cui all’art.20 della
presente legge.
2.
I percorsi di istruzione
e formazione hanno una durata triennale e sono articolati in un primo anno di
formazione orientativa nell’area professionale di
riferimento ed in due successivi anni di qualificazione professionale
specifica.
3.
A seguito del conseguimento della
qualifica professionale è possibile l’accesso ai percorsi di specializzazione di durata
annuale per il conseguimento del diploma tecnico-professionale. Il
diploma tecnico-professionale costituisce il requisito d’ingresso alla
formazione superiore. Alla specializzazione può seguire
un anno di formazione integrativa per i proseguimento degli studi.
4.
Al fine di favorire i rientri ei passaggi tra il
sistema di istruzione scolastica e dell’istruzione e formazione professionale
con il riconoscimento dei crediti formativi, sulla base di specifiche intese
con l’amministrazione scolastica,
l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell’emigrazione
promuove e sostiene l’offerta di percorsi formativi integrati. Gli studi, la
ricerca e la sperimentazione di modelli di intervento, la formazione congiunta
degli insegnanti e dei
formatori, la produzione e
l’acquisizione di supporti tecnici e
didattici, lo sviluppo dei sistemi informativi, il trasferimento di buone
pratiche, la rimozione degli ostacoli alla partecipazione, il supporto alle
persone deboli, il monitoraggio e la valutazione degli interventi.
(Credito formativo)
1.
Per credito formativo si intende il valore,
attribuibile a competenze comunque acquisite e che può essere riconosciuto
ai fini dell’inserimento in percorsi di istruzione o di formazione
professionale determinandone così la personalizzazione o la
riduzione della durata.
2.
Al riconoscimento del credito formativo e alla
relativa attribuzione del valore provvede l’istituzione educativa e formativa
che accoglie l’individuo, anche in collaborazione con l’istituzione
di provenienza, nel quadro della normativa regionale e nazionale vigente per la
specifica materia
TITOLO IV
Art.12
(Progetti integrati - Disposizioni
generali)CAPO III
(Misure per la formazione e
l’incremento della professionalità dei lavoratori dipendenti)
Art.15
(Modalità attuative)
c)1. I progetti di cui all’articolo
precedente devono essere, preferibilmente, realizzati secondo
le seguenti modalitàche prevedono:
1)a) ricerca delle esigenze delle
imprese nel mercato del lavoro isolano;
2)b) selezione delle imprese
partecipanti al progetto;
3)c) attività di orientamento a favore
dei lavoratori e/\o disoccupati
e/\o
inoccupati;
4)d) selezione dei lavoratori e\o disoccupati e\o
inoccupati;
5)e) erogazione della formazione in aula o a
distanza;
6)f)
erogazione della formazione on the job presso le imprese
selezionate;
g) attività di accompagnamento a
favore delle imprese e dei soggetti fruitori delle attività formative;
h) inserimento lavorativo e/o
creazione di impresa o lavoro
autonomo.
(Stages aziendali)
2.
Le modalità attuative devono rappresentare l’elemento
di innovazione e di qualificazione che conferisce al Sistema la sua vera
valenza per l’acquisizione di competenze professionali (trasversali e
specifiche) spendibili nel mondo del lavoro.
3.
Gli stages aziendali, parte integrante delle
attività formative devono prevedere:
a)
una fase di preparazione presso il centro di
formazione prima dell’inserimento nelle aziende/enti ospitanti;
b) un coordinamento puntuale
del periodo di inserimento aziendale, con tutoraggio a cura dell’organismo
di formazione e/o a cura dell’azienda in raccordo con l’organismo di formazione;
c) una fase di
scambio, analisi e sistematizzazione delle esperienze svolte a
cura dell’organismo di formazione. La scelta dell’azienda presso la quale
inserire il partecipante per periodi di stages
deve essere coerente con il profilo professionale oggetto dell’iniziativa.
(Misure
di politiche del lavoro - Organizzazione del sistema di formazione continua)
1. Il Sistema dell’Offerta
Formativa sostiene la crescita culturale e professionale dei
lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori
promovendo interventi volti allo sviluppo delle competenze di base e
tecnico professionali, alla qualificazione, al perfezionamento, alla
riqualificazione e alla specializzazione.
2. Gli interventi di
formazione continua rispondono a necessità espresse dalle imprese per
l’adeguamento della professionalità dei propri dipendenti o a
bisogni personali di crescita professionale espressi
dai lavoratori, indipendentemente dalle
strutture produttive di appartenenza, nonché dai lavoratori autonomi e dagli
imprenditori.
3.
Gli interventi di formazione continua sono
realizzati in conformità alle norme comunitarie sui regimi d’aiuto
1.4. Gli strumenti di cui all’articolo
3, comma 2, lett.c), sono attivati a domanda da parte dell’impresa interessata
all’erogazione dei benefici connessi alla tipologia della misura richiesta e
sono concessi fino all’esaurimento delle risorse finanziarie destinate ogni
anno per misura secondo i criteri di cui al successivo comma 6.
2.5. Il Dipartimento regionale
dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale curerà il
decentramento funzionale agli organi periferici dell’amministrazione regionale
del lavoro del procedimento connesso alla richiesta dei benefici,
all’erogazione dei benefici, al sistema del controllo sia sotto il profilo
della regolarità che sotto il profilo dell’ottimizzazione del rapporto benefici
erogati \occupazione - e\o mantenimento dei livelli occupazionali – ottenuta,
alla rendicontazione delle risorse erogate.
3.6. L’Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione,
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta i criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie disponibili per l’attuazione delle misure di cui
all’articolo 3, comma 2, lett. c) in relazione a:
a)a. densità popolazione per territorio;
b)b. densità insediamenti produttivi per
territorio;
c. rapporto tra tasso di
disoccupazione e tasso di attività
c)d. altri criteri deliberati dalla
Commissioni regionale per l’Impiego e la Formazione Professionale.
(
Attività formative in aula ed in azienda)
2.3. L’Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione,
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle presenta legge, emana le
direttive per le attività formative minime in aula.
(Requisiti
del datore di lavoro)
(Sanzioni)
(Apprendistato,
Contratto di formazione e lavoro, Tirocinio formativo)
3.
L’intervento è affiancato da percorsi di
qualificazione in alternanza tra formazione e lavoro
(Formazione iniziale
in azienda iniziale in azienda)
(Aziende
formative)
1.
L’Assessorato
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l’emigrazione attua ogni iniziativa formativa di cui all’articolo 3, comma 2,
lett. a), avvalendosi delle Aziende formative.
2.
Le
Aziende formative, che dovranno essere istituite entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono organismi dotati di personalità
giuridica di diritto privato ed operanti in regime privatistico, destinati in
modo permanente ed esclusivo allo svolgimento di attività di formazione
professionale.
3.
Le
stesse hanno sede legale in ciascun capoluogo di provincia dell’isola, presso
strutture idonee allo svolgimento di attività formative.
4.
Le
Aziende formative possono articolarsi in sedi distaccate, all’interno di
ciascuna Provincia.
5.
Le
quote di partecipazione delle Aziende formative sono attribuite
all’Amministrazione regionale, che ne detiene obbligatoriamente il 51 per
cento, alle Province regionali, alle Istituzioni scolastiche ed universitarie,
agli enti di formazione professionale di cui all’articolo successivo, che
dovranno costituirsi in apposito Consorzio.
6.
All’organizzazione
ed al funzionamento di ciascuna Azienda formativa è preposto un responsabile,
nominato dall’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l’emigrazione, in possesso di idoneo diploma di
laurea o titolo equipollente e di comprovata esperienza in materia di lavoro e
formazione professionale, assunto con contratto di diritto privato di durata
triennale non immediatamente rinnovabile. Allo stesso competono poteri di
rappresentanza, gestione ed amministrazione dell’Azienda.
7.
Tutte
le funzioni amministrative ed esecutive, inerenti lo svolgimento delle attività
formative previste dal presente titolo, sono attribuite alle Aziende formative.
(Personale delle
Aziende formative)
1.
In
sede di prima applicazione le Aziende formative, per l’esercizio delle proprie
funzioni, si avvalgono del personale in servizio alla data del 31 dicembre
2002, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dagli organismi
inseriti nel piano regionale dell’offerta formativa approvato prima
dell’entrata in vigore della presente legge.
2.
Il
personale di cui al comma precedente è soggetto alla disciplina di lavoro di
diritto privato e dei contratti
collettivi di categoria e viene assegnato a ciascuna Azienda formativa secondo
un criterio territoriale, tenuto conto delle esigenze formative; lo stesso
conserva la posizione giuridica ed economica prevista dal CCNL di categoria, in godimento all’atto del
trasferimento.
3.
Al
personale di cui al comma 1 è in ogni caso assicurata la facoltà di opzione, da
esercitarsi entro 60 giorni dalla costituzione delle Aziende di cui
all’articolo precedente, nel caso di mancata adesione degli enti stessi alle
Aziende.
4.
Gli
oneri relativi al personale di cui al presente articolo sono a carico esclusivo
del bilancio delle Aziende.
TITOLO VII
Art.23
(Controllo
e vigilanza)
(Conferenza
regionale per l’integrazione delle politiche del lavoro,
della formazione e dell’istruzione)
1.
Al fine di concorrere
a realizzare l’integrazione tra
politiche formative, del lavoro e dell’istruzione, l’Assessore regionale per
il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l’emigrazione indice, annualmente, una Conferenza regionale per
l’integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione, alla
quale partecipano i soggetti sociali e
istituzionali attivi sul mercato del lavoro e nel campo dell’istruzione e della
formazione.
Art.25
(Ufficio
speciale stralcio)