Disegno Di Legge

Sistema dell’Offerta Formativa

 

TITOLO I

Art.1

(Finalità del Sistema dell’Offerta Formativa)

  1. La Regione Siciliana riconosce l’alto valore aggiunto che un moderno sistema di erogazione dei servizi finalizzati a favorire nei giovani e negli adulti scelte autonome e consapevoli, per l’inserimento nel mondo del lavoro, per la transizione tra studio e lavoro o tra le  varie forme e i differenti livelli e tipologie di attività lavorative alla crescita professionale dei lavoratori attribuisce allo sviluppo  dell’economia isolana.

2.       La Regione Siciliana sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire la disoccupazione, evitare la disoccupazione di lunga durata, agevolare l’inserimento lavorativo, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenere il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale. E a tal fine :

q       sostiene azioni positive per le pari opportunità finalizzate all’occupazione femminile;

q       promuove la diffusione della cultura di impresa e promuove l’imprenditoria femminile e giovanile favorendo l’avvio di nuove imprese con interventi di agevolazione e di sostegno alla loro creazione;

q       sostiene politiche contro l’esclusione sociale, al fine di favorire l’inserimento dei disabili e delle categoria svantaggiate;

q       promuove l’inserimento e il reinserimento dei disoccupati di lunga durata

  1. Per raggiungere la finalità di cui al comma precedente è istituito, in Sicilia, il Sistema dell’Offerta Formativa che provvede ad erogare i servizi della formazione professionale al sistema delle imprese, alla generalità dei lavoratori, agli studenti, ai disoccupati ed agli inoccupati.

3.4.       Il Sistema dell’Offerta Formativa è incardinato presso l’Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione e i relativi servizi vengono curati dal Dipartimento regionale per la formazione professionale e dal Dipartimento regionale dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale che avranno cura di coinvolgere i Dipartimenti regionali competenti per lo sviluppo dell’economia siciliana per la realizzazione delle attività di programma.

4.5.       Il Dipartimento regionale dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale si avvarrà dei centri per l’impiego per fornire i servizi strumentali all’attuazione della presente legge.  

6.       Nell’ottica della omogeneizzazione delle procedure e della qualità delle iniziative, il campo di applicazione della presente legge è relativo all’insieme di piani e dei progetti approvati dalla Regione nei vari settori, comunque finanziati

 

Art. 2

(Obiettivi del Sistema dell’Offerta Formativa)

  1. Il Sistema dell’Offerta Formativa  ha i seguenti obiettivi:

a)      fornire servizi formativi al sistema dell’economia siciliana direttamente all’impresa che procede a nuove assunzioni ovvero che procede a formare e\o riqualificare i propri dipendenti;

b)      fornire servizi formativi di base ai lavoratori, ai disoccupati ed agli inoccupati privilegiando le attività di alfabetizzazione informatica e linguistica e assolvere agli oneri connessi all’obbligo formativo;

c)       fornire servizi integrati al sistema dell’economia siciliana finalizzati all’occupazione attraverso progetti che attivino, fra l’altro, l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

2.       Per raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente, il Sistema dell’Offerta Formativa promuove l’attuazione di:

a)     Azioni rispondenti ai bisogni delle persone, delle organizzazioni e delle imprese attraverso interventi diversificati e flessibili nell’ambito dei processi educativi e culturali, dell’orientamento, dell’istruzione e formazione di base e superiore compresa l’alta formazione, della formazione continua e permanente, della formazione rivolta a gruppi svantaggiati, delle esperienze di tirocinio e di alternanza, nonché attraverso interventi anche di tipo finanziario per la promozione dell’occupazione e la creazione di impresa

b)     Azioni per lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi pubblici e privati di orientamento, istruzione, formazione e dei servizi per l’impiego nonché per la promozione delle reti collaborative e per il rafforzamento dell’integrazione funzionale dei sistemi al fine di realizzare una offerta di servizi per la formazione lungo tutto l’arco della vita e la promozione delle opportunità di impiego

c)      Azioni volte a rendere effettivo il diritto alla formazione ed al lavoro attraverso l’informazione e la comunicazione sociale, la rimozione di ostacoli all’accesso ed alla fruizione delle attività, l’adattamento dell’organizzaizone e delle modalità formative e la modulazione dei tempi di formazione

 

Art. 3

(Tipologia di attività(Strumenti per la realizzazione degli obiettivi)

1.       Le tipologie di attività, corsuali e non corsuali, programmabili con finalità formative, orientative e di supporto all’intervento lavorativo, premettendo che si favorisce la flessibilità e la sperimentazione, sono:

q       servizi e attivita’ di orientamento

q       formazione iniziale

q       formazione superiore

q       formazione continua e permanente

q       formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, statali e regionali

q       follow up

q       iniziative formative personalizzate, iniziative di accompagnamento e di supporto

q       formazione formatori

q       attivita’ di tirocinio

1.2.       Gli obiettivi del sistema formativo verranno raggiunti attraverso i seguenti strumenti:

b)a)      corsi di formazione professionale a catalogo:

1)i)                    formaizone di base e di primo livello;

2)ii)                   alfabetizzazione informatica;

3)iii)                 alfabetizzazione linguistica;

4)iv)                 corsi connessi all’assolvimento dell’obbligo scolasticoformativo;

8)b)      progetti integrati

a)c)       misure di politiche attive del lavoro:

1)i)                    formazione continua

i)                        contratti di apprendistato;

2)ii)                   contratto di formazione e lavoro;a causa mista (apprendistato e contratto di formazione e lavoro)

3)iii)                 tirocinio formativo;

iv)                 formazione  iniziale in azienda;

 

Art.4

(Destinatari)

1.       Destinatari del Sistema dell’Offerta Formativa sono tutti cittadini e cittadine italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso dei requisiti previsti dai singoli bandi e residenti in Sicilia.

2.       I soggetti di cui al comma precedente hanno diritto di:

a.       chiedere il differimento del servizio militare di leva e del servizio civile;

b.       esercitare diritti in ordine alla tutela della dignità dei lavoratori e delle libertà sindacali;

c.       usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti delle scuole relative ai mezzi di trasporto;

d.       essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro

3.       Al fine di rendere effettiva la partecipazione agli interventi previsti dalla presente legge, l’Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, nell’ambito della programmazione regionale, può assicurare:

a.       la fruizione gratuita delle attività formative e la fornitura dei supporti didattici;

b.       la concessione di borse di formazione;

c.       la copertura dei costi di vitto, alloggio e viaggio per attività formative temporanee fuori dalle sedi di formazione, quali gli stages o di attività di formazione di tipo residenziale;

d.       la copertura dei costi di viaggio e vitto ove necessario.

 

TITOLO II

Art.5

(Accreditamento)

1.       L’accreditamento rappresenta una procedura “ordinaria” per abilitare tutti i soggetti che intendono candidarsi regolarmente sui bandi regionali o che intendono candidarsi sui bandi comunitari dotati di un riconoscimento da parte della Regione.

  1. Soggetti coinvolti occasionalmente per l’attuazione di iniziative o per progetti particolari in attuazione di nuove norme o nuovi programmi, possono essere incaricati anche in assenza di accreditamento. In tale caso l’accertamento dei requisiti avviene di volta in volta in concomitanza con la valutazione dei progetti.

3.       L’accreditamento può essere sospeso e revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione

4.       Sono esclusi dall’obbligo dell’accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale.

 

Art.6

(Contenuti minimi dei bandi)

1.       I bandi dovranno riportare:

q       le tipologie di azioni finanziabili;

q       le caratteristiche e i requisiti dei destinatari finali delle azioni finanziabili;

q       le caratteristiche e i requisiti dei soggetti promotori e dei soggetti attuatori di tali azioni;

q       i criteri specifici di valutazione dei progetti  con l’indicazione del punteggio minimo per ottenere l’idoneità;

q       l’importo complessivo messo a bando e sua eventuale articolazione;

q       la eventuale dimensione massima dei progetti;

q       il termine di scadenza del bando che non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla pubblicazione;

q       le modalità di presentazione.

 

TITOLO III

Art.7

(Corsi di formazione professionale a catalogo - Disposizioni generali)CAPO III

 

(Misure per la formazione e l’incremento della professionalità dei lavoratori dipendenti)

 

 

Art.15

 

1.       Gli strumenti di cui all’art. 3, comma 2, lett.a) sono attivati tramite le convenzioni, previste dalla presente legge, da stipulare tra il Dipartimento regionale della formazione professionale e i soggetti di cui al successivo Titolo VI.

  1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione provvede a programmare, per tre anni, le attività corsuali di base, di alfabetizzazione informatica, di alfabetizzazione linguistica nonché le attività connesse all’assolvimento dell’obbligo formativo, secondo i seguenti criteri:
    1. densità popolazione per territorio;
    2. densità insediamenti produttivi per territorio
    3. rapporto tra tasso di disoccupazione e tasso di attività
    4. altri criteri deliberati dalla Commissione regionale per l’impiego e la formazione professionale.
  2. Il Dipartimento regionale della formazione professionale entro il 30 settembre di ogni anno provvede all’attuazione del programma.

 

Art.8

(Convenzioni)

1.       Nelle convenzioni sono individuati:

a.       obiettivi, contenuti formativi, numero e denominazione degli interventi formativi, modalità di accertamento dei risultati ottenuti;

b.       ammontare complessivo del finanziamento, tempi di erogazione, modalità di utilizzazione, rendicontazione e restituzione delle somme non utilizzate;

c.       organico del personale direttivo, docente, amministrativo e ausiliario per il quale è previsto il finanziamento regionale.

2.       Le convenzioni devono prevedere che i fondi assegnati siano utilizzati esclusivamente per i fini per i quali sono attribuiti e che degli stessi venga dato regolare rendiconto a conclusione dell’attività, con restituzione delle eventuali somme non utilizzate.

3.       In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, l’Amministrazione regionale, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine, ne dichiarano la risoluzione e dispongono la revoca dei finanziamenti, fatto salva la rivalsa sulla fideiussione sottoscritta.

4.       Il soggetto non può sub appaltare o trasferire a terzi in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione di attività formative affidate, tranne casi di apporti specialistici preventivamente autorizzati.

 

 

 

 

Art.9

(Catalogo regionale delle professioni)

1.       La certificazione dei percorsi formativi e delle competenze acquisite costituisce lo snodo fondamentale per avviare il mutuo riconoscimento dei titoli professionali tra formazione professionale, scuola e università, e per garantire il diritto alla mobilità nello spazio europeo.

2.       La Regione Siciliana istituisce il catalogo regionale delle professioni, curandone periodicamente l’aggiornamento con l’obiettivo di addivenire al riordino ed alla razionalizzazione delle qualifiche professionali relative a profili rispondenti al mercato del lavoro.

3.       Per l’attuazione del precedente, l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, nomina un Comitato composto da un rappresentante del Dipartimento regionale della formazione professionale, un rappresentante del Dipartimento regionale Agenzia per l’impiego e la formazione professionale, un rappresentante delle organizzazioni datoriali.

4.       Le tabelle delle qualifiche saranno adottate con atto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della formazione professionale, individuando per ogni qualifica:

q        il settore corrispondente

q       il comparto o la sub-area

q       le tipologie formative alle quali è collegabile ogni singola qualifica

q       il livello corrispondente alla qualifica,

q       le caratteristiche

q       gli sbocchi occupazionali

 

Art.10

 

(Obbligo formativo)

1.       La Regione Siciliana, al fine di dare attuazione all’assolvimento dell’obbligo formativo promuove il sistema unificato di istruzione e formazione regionale finalizzato alla educazione e preparazione professionale dei giovani entro il 18° anno di età per il conseguimento di qualifiche e specializzazioni professionali che assicurino l’ingresso nel mercato del lavoro. Il conseguimento delle qualifiche e delle specializzazioni può essere realizzato anche attraverso percorsi di apprendistato integrati da attività formative di cui all’art.20 della presente legge.

2.       I percorsi di istruzione e formazione hanno una durata triennale e sono articolati in un primo anno di formazione orientativa nell’area professionale di riferimento ed in due successivi anni di qualificazione professionale specifica.

3.       A seguito del conseguimento della qualifica professionale è possibile l’accesso ai percorsi di specializzazione di durata annuale per il conseguimento del diploma tecnico-professionale. Il diploma tecnico-professionale costituisce il requisito d’ingresso alla formazione superiore. Alla specializzazione può seguire un anno di formazione integrativa per i proseguimento degli studi.

4.       Al fine di favorire i rientri ei passaggi tra il sistema di istruzione scolastica e dell’istruzione e formazione professionale con il riconoscimento dei crediti formativi, sulla base di specifiche intese con l’amministrazione scolastica, l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione promuove e sostiene l’offerta di percorsi formativi integrati. Gli studi, la ricerca e la sperimentazione di modelli di intervento, la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori, la produzione e l’acquisizione di supporti tecnici e didattici, lo sviluppo dei sistemi informativi, il trasferimento di buone pratiche, la rimozione degli ostacoli alla partecipazione, il supporto alle persone deboli, il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

  1. Il progetto  del percorso formativo individualizzato contiene l’indicazione delle procedure di accertamento delle competenze per il conseguimento della qualifica finale.

 

Art.11

(Credito formativo)

1.       Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze comunque acquisite e che può essere riconosciuto ai fini dell’inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale determinandone così la personalizzazione o la riduzione della durata.

2.       Al riconoscimento del credito formativo e alla relativa attribuzione del valore provvede l’istituzione educativa e formativa che accoglie l’individuo, anche in collaborazione con l’istituzione di provenienza, nel quadro della normativa regionale e nazionale vigente per la specifica materia

 

TITOLO IV

Art.12

(Progetti integrati - Disposizioni generali)CAPO III

 

(Misure per la formazione e l’incremento della professionalità dei lavoratori dipendenti)

 

 

Art.15

 

  1. Gli strumenti di cui all’art. 3, comma 2, lett.b) sono attivati tramite procedure di evidenza pubblica da espletare secondo le modalità previste dal successivo art. 13
  2. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione provvede, entro il 30 settembre di ogni anno, a programmare le attività da realizzare attraverso progetti integrati assegnando le risorse secondo i seguenti criteri:
    1. densità popolazione per territorio;
    2. densità insediamenti produttivi per territorio
    3. rapporto tra tasso di disoccupazione e tasso di attività
    4. altri criteri deliberati dalla Commissione regionale per l’impiego e la formazione professionale.
  1. Il Dipartimento regionale della formazione professionale, entro 30 giorni dall’adozione dell’atto di programmazione di cui al comma precedente, procede alla selezione dei soggetti di cui al comma precedente, con procedure di evidenza pubblica

 

Art.13

(Modalità attuative)

c)1.       I progetti di cui all’articolo precedente devono essere, preferibilmente, realizzati secondo le seguenti modalitàche prevedono:

1)a)      ricerca delle esigenze delle imprese nel mercato del lavoro isolano;

2)b)      selezione delle imprese partecipanti al progetto;

3)c)       attività di orientamento a favore dei lavoratori e/\o disoccupati e/\o inoccupati;

4)d)      selezione  dei lavoratori e\o disoccupati e\o inoccupati;

5)e)      erogazione della formazione in aula o a distanza;

6)f)        erogazione della formazione on the job presso le imprese selezionate;

g)      attività di accompagnamento a favore delle imprese e dei soggetti fruitori delle attività formative;

h)      inserimento lavorativo e/o creazione di impresa o lavoro autonomo.

 

 

 

Art.14

(Stages aziendali)

2.       Le modalità attuative devono rappresentare l’elemento di innovazione e di qualificazione che conferisce al Sistema la sua vera valenza per l’acquisizione di competenze professionali (trasversali e specifiche) spendibili nel mondo del lavoro.

3.       Gli stages aziendali, parte integrante delle attività formative devono prevedere:

a)      una fase di preparazione presso il centro di formazione prima dell’inserimento nelle aziende/enti ospitanti;

b)      un coordinamento puntuale del periodo di inserimento aziendale, con tutoraggio a cura dell’organismo di formazione e/o a cura dell’azienda in raccordo con l’organismo di formazione;

c)       una fase di scambio, analisi e sistematizzazione delle esperienze svolte a cura dell’organismo di formazione. La scelta dell’azienda presso la quale inserire il partecipante per periodi di stages deve essere coerente con il profilo professionale oggetto dell’iniziativa.

 

TITOLO V

Art.15

(Misure di politiche del lavoro - Organizzazione del sistema di formazione continua)

1.       Il Sistema dell’Offerta Formativa sostiene la crescita culturale e professionale dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori promovendo interventi volti allo sviluppo delle competenze di base e tecnico professionali, alla qualificazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e alla specializzazione.

2.       Gli interventi di formazione continua rispondono a necessità espresse dalle imprese per l’adeguamento della professionalità dei propri dipendenti o a bisogni personali di crescita professionale espressi dai lavoratori, indipendentemente dalle strutture produttive di appartenenza, nonché dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori.

3.       Gli interventi di formazione continua sono realizzati in conformità alle norme comunitarie sui regimi d’aiuto

1.4.       Gli strumenti di cui all’articolo 3, comma 2, lett.c), sono attivati a domanda da parte dell’impresa interessata all’erogazione dei benefici connessi alla tipologia della misura richiesta e sono concessi fino all’esaurimento delle risorse finanziarie destinate ogni anno per misura secondo i criteri di cui al successivo comma 6.

2.5.       Il Dipartimento regionale dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale curerà il decentramento funzionale agli organi periferici dell’amministrazione regionale del lavoro del procedimento connesso alla richiesta dei benefici, all’erogazione dei benefici, al sistema del controllo sia sotto il profilo della regolarità che sotto il profilo dell’ottimizzazione del rapporto benefici erogati \occupazione - e\o mantenimento dei livelli occupazionali – ottenuta, alla rendicontazione delle risorse erogate.

3.6.       L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 3, comma 2, lett. c) in relazione a:

a)a.       densità popolazione per territorio;

b)b.       densità insediamenti produttivi per territorio;

c. rapporto tra tasso di disoccupazione e tasso di attività

c)d.       altri criteri deliberati dalla Commissioni regionale per l’Impiego e la Formazione Professionale.

 

 

Art.16

( Attività formative in aula ed in azienda)

 

  1. Le misure di cui al presente Titolo devono prevedere attività formative in aula ed in azienda la cui durata viene stabilita in relazione alla tipologia di qualifica richiesta.
  2. L’attività formativa in aula non può comunque superare il 50% delle ore di formazione complessivamente previste.

2.3.       L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle presenta legge, emana le direttive per le attività formative minime in aula.

 

Art.17

(Requisiti del datore di lavoro)

  1. Il datore di lavoro, che fa istanza per ricevere il contributo per le attività formative di cui al presente Titolo, deve essere in regola con la normativa in materia di lavoro e previdenza sociale nonché con la normativa in materia di contrasto alla malavita organizzata, sia all’atto della domanda che durante il periodo di fruizione dei benefici.

 

Art.18

(Sanzioni)

  1. Al datore di lavoro, cui viene meno la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 17, l’Ispettorato provinciale del Lavoro competente per territorio ingiunge il versamento in entrata in apposito capitolo istituito nel Bilancio della Regione Siciliana delle somme erogate a titolo di contributo ai sensi del  presente titolo e da comunicazione al Dipartimento regionale dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale che procede alla revoca del beneficio per le annualità future ove previste.

 

Art.19

(Apprendistato, Contratto di formazione e lavoro, Tirocinio formativo)

  1. Al fine di consentire una adeguata formazione professionale per il personale assunto con il contratto di apprendistato, assunto con contratto di formazione e lavoro, utilizzato in tirocinio formativo, il Dipartimento regionale dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale è autorizzato ad erogare rispettivamente la somma di euro ______ per un periodo pari ad anni _____, la somma di euro ______ per un periodo pari ad anni _____ e la somma di euro ______  per un periodo pari ad anni _____, al datore di lavoro che ne fa istanza  nei limiti e secondo la disciplina prevista dalla presente legge.
  2. Il datore di lavoro che fa istanza di contributo per l’espletamento delle attività formative di cui al presente articolo si impegna ad effettuare le relative attività in aula e in azienda secondo gli standard che verranno fissati con le modalità di cui all’articolo 16 della presente legge.

3.       L’intervento è affiancato da percorsi di qualificazione in alternanza tra formazione e lavoro

 

Art.20

(Formazione iniziale in azienda iniziale in azienda)

  1. Al fine di consentire una adeguata formazione professionale per il personale proveniente da uno stato di disoccupazione e\o in occupazione di almeno 12 mesi, ovvero dalle liste di mobilità, dalla cassa integrazione guadagni ordinaria e\o speciale, o che sono percettori di indennità di disoccupazione ordinaria e\o speciale, secondo la normativa vigente,  che viene assunto a tempo indeterminato, il Dipartimento regionale dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale è autorizzato ad erogare la somma di euro ______ per un periodo pari ad anni  _____ al datore di lavoro che ne fa istanza  nei limiti e secondo la disciplina prevista dalla presente legge.
  2. Il datore di lavoro che fa istanza di contributo per l’espletamento delle attività formative di cui al presente articolo si impegna ad effettuare le relative attività in aula e in azienda secondo gli standard che verranno fissati con le modalità di cui all’articolo 16 della presente legge.

 

TITOLO VI

Art. 21

(Aziende formative)

 

1.       L’Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione attua ogni iniziativa formativa di cui all’articolo 3, comma 2, lett. a), avvalendosi delle Aziende formative.

2.       Le Aziende formative, che dovranno essere istituite entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono organismi dotati di personalità giuridica di diritto privato ed operanti in regime privatistico, destinati in modo permanente ed esclusivo allo svolgimento di attività di formazione professionale.

3.       Le stesse hanno sede legale in ciascun capoluogo di provincia dell’isola, presso strutture idonee allo svolgimento di attività formative.

4.       Le Aziende formative possono articolarsi in sedi distaccate, all’interno di ciascuna Provincia.

5.       Le quote di partecipazione delle Aziende formative sono attribuite all’Amministrazione regionale, che ne detiene obbligatoriamente il 51 per cento, alle Province regionali, alle Istituzioni scolastiche ed universitarie, agli enti di formazione professionale di cui all’articolo successivo, che dovranno costituirsi in apposito Consorzio.

6.       All’organizzazione ed al funzionamento di ciascuna Azienda formativa è preposto un responsabile, nominato dall’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, in possesso di idoneo diploma di laurea o titolo equipollente e di comprovata esperienza in materia di lavoro e formazione professionale, assunto con contratto di diritto privato di durata triennale non immediatamente rinnovabile. Allo stesso competono poteri di rappresentanza, gestione ed amministrazione dell’Azienda.

7.       Tutte le funzioni amministrative ed esecutive, inerenti lo svolgimento delle attività formative previste dal presente titolo, sono attribuite alle Aziende formative.

 

Art.22

(Personale delle Aziende formative)

1.       In sede di prima applicazione le Aziende formative, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvalgono del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2002, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dagli organismi inseriti nel piano regionale dell’offerta formativa approvato prima dell’entrata in vigore della presente legge.

2.       Il personale di cui al comma precedente è soggetto alla disciplina di lavoro di diritto privato  e dei contratti collettivi di categoria e viene assegnato a ciascuna Azienda formativa secondo un criterio territoriale, tenuto conto delle esigenze formative; lo stesso conserva la posizione giuridica ed economica prevista dal CCNL  di categoria, in godimento all’atto del trasferimento.

3.       Al personale di cui al comma 1 è in ogni caso assicurata la facoltà di opzione, da esercitarsi entro 60 giorni dalla costituzione delle Aziende di cui all’articolo precedente, nel caso di mancata adesione degli enti stessi alle Aziende.

4.       Gli oneri relativi al personale di cui al presente articolo sono a carico esclusivo del bilancio delle Aziende.

 

 

TITOLO VII

Art.23

(Controllo e vigilanza)

  1. Il controllo e la vigilanza sulla gestione a amministrativa, tecnica e finanziaria delle attività formative sarà effettuata, a campione, dagli uffici periferici del lavoro operanti nel territorio della Regione.

 

Art.24

 (Conferenza regionale per l’integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione)

1.       Al fine di concorrere a realizzare l’integrazione tra politiche formative, del lavoro e dell’istruzione, l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione indice, annualmente, una Conferenza regionale per l’integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione, alla quale partecipano i soggetti sociali e istituzionali attivi sul mercato del lavoro e nel campo dell’istruzione e della formazione.

 

Art.25

(Ufficio speciale stralcio)

  1. E’ istituito uno Speciale Ufficio Stralcio che procederà ad esaminare e definire tutte le posizioni degli enti che hanno svolto attività ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 fino all’entrata in vigore della presente legge.
  2. L’Ufficio procederà all’esame dei rendiconti relativi alle attività degli organismi di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni  e provvederà ad erogare le eventuali somme dovute. Eventuali somme a debito degli enti di formazione professionale dovranno essere versate in entrata nel Bilancio della Regione Siciliana.