REPUBBLICA ITALIANA

 

Regione Siciliana

 

           ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE

          DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE

              DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE

  __________

                 

 

Prot. n.          /Serv. Gest.                                                                                   Palermo 17 febbraio 2003

 

 

CIRCOLARE N. 01/03/FP

 

 

OGGETTO:  Direttive per la gestione del P.R.O.F - Piano Regionale dell’Offerta Formativa - ex L.R. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 2003. Modalità di applicazione dell’art.39 della L.r. 23.12.2002, n.23

 

 

-     Al Dipartimento Regionale Lavoro

-         Al Dipartimento Agenzia per l’Impiego e la F.P.

-    All’Ufficio Regionale del Lavoro

-    All’Ispettorato Regionale del Lavoro

-    Agli Uffici Provinciali del Lavoro

            -    Agli Ispettorati Provinciali del Lavoro

                                                -  Alle Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego e il     Collocamento in Agricoltura

-         Agli Enti di cui all’art.4 L.R. 24/1976

-         All’ANCI Sicilia

-         Alla Sovrintendenza Scolastica per la Sicilia

-         Alle Province Regionali

-         Ai Centri Servizi Amministrativi

-         Alle Camere di Commercio I.A.A.

-         Alla Federazione regionale Industria Sicilia

-         All’Associazione Piccole Industrie Sicilia

-         Alla Federazione regionale Commercio e Turismo

-         Alla Confederazione Nazionale Artigianato

-         Alla C.L.A.A.I.

-         Alla Federazione regionale Artigianato

-         Alla CONFESERCENTI

-         Alla CONFCOMMERCIO

-         Alla CIDEC

-         Alla Federazione regionale Dirigenti Azienda

-         Alla Federazione regionale Coltivatori Diretti

-         Alla Federazione regionale Agricoltori Sicilia

-         All’Alleanza Coltivatori Siciliani

-         Agli Enti Bilaterali regionale del Turismo, Industria, Artigianato e Commercio

-         Alle Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL CISAL UGL

-         Alla CONFCOOPERATIVE

-         All’A.G.C.I.

-         Alla Lega Regionale delle Cooperative

-         All’U.N.C.I.

-         Alla Presidenza della Regione Siciliana

-         Al Dipartimento regionale Programmazione

-         All’Assessorato regionale BB.CC. e P.I.

-         All’Assessorato regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca

-         All’Assessorato regionale Industria

-         All’Assessorato regionale Sanità

-         All’Assessorato regionale Turismo

-         All’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste

-         Al Ministero di Giustizia – Direzione generale Istituti di Pena – Roma

-         Agli Ispettorati distrettuali degli Istituti di Prevenzione e Pena per Adulti

-         Alla Direzione regionale dei Centri di Rieducazione per i Minorenni per la Sicilia

-         Alle Sezioni di Sorveglianza presso le Corti d’Appello di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo

-         Al Coordinamento regionale dei Diritti dei Portatori di Handicap

-         Al Coordinamento regionale Tutela Diritti dei Disabili

-         Al Coordinamento Associazione dei Genitori dei Portatori di Handicap

 

LORO SEDI

 

 

L’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23, pubblicata sulla G.U.R.S. n.57 del 27.12.2002 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha introdotto rilevanti innovazioni nella realizzazione del Piano regionale della formazione professionale di cui all’art. 5 e seguenti della L.r. 6.3.1976, n.24 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, la nuova norma sancisce, abrogando contemporaneamente le disposizioni in contrasto, che:

1.      con decorrenza dal 1 gennaio 2003, all’attuazione del P.R.O.F. si provveda con le modalità previste per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (comma 1);

2.      conseguentemente, i progetti già presentati ed ammessi a finanziamento a valere sul P.R.O.F. 2003 siano riformulati tecnicamente con l’utilizzo delle modalità del F.S.E. (comma 2);

3.      la Regione Siciliana è tenuta ad assicurare la copertura integrale dei costi del personale dipendente degli Enti gestori delle attività formative di cui alla legge regionale 24/1976, e successive modifiche ed integrazioni, i quali, a tal fine, accenderanno apposito conto da utilizzare esclusivamente per tale voce di spesa (comma 3);

4.      per questa finalità, e limitatamente all’esercizio finanziario 2002, il Dipartimento Formazione Professionale autorizzi i predetti Enti all’utilizzazione degli avanzi di gestione maturati (comma 4).

Alla luce di tali mutamenti legislativi che, pur non configurando ancora una riforma organica del sistema regionale siciliano della formazione professionale, ne ridisegnano significativamente il quadro normativo, si rende necessario impartire, sentita la Commissione Regionale per l’Impiego nella seduta del 29.01.2003, le seguenti disposizioni, da considerare rivolte anche alle attività formative previste dalla L.r. 28 marzo 1986, n.16.

 

 

1.  Ammissibilità delle spese e rendicontazione

 

Appare evidente, dall’analisi combinata delle norme recate dall’art. 39 della legge regionale 23/2002, che dai commi 1 e 2 non conseguano, allo stato, generali modificazioni nei diritti sostanziali riconoscibili ai soggetti proponenti attività di formazione professionale, ai sensi della L.R. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni, bensì solo variazioni di natura procedurale.

Unica eccezione è quella rappresentata dalla nuova obbligazione assunta dall’Amministrazione regionale di assicurare l’integrale copertura della spesa del personale dipendente degli Enti gestori della formazione professionale, sia di quello impegnato negli Interventi formativi sia di quello operante nei Servizi formativi.

Pertanto, allo scopo di scongiurare erronee interpretazioni, preliminarmente si sottolinea che le nuove norme nulla innovano relativamente all’imputazione al bilancio della Regione del finanziamento delle attività formative a valere sulla L.r. 24/1976, cosicché è da tale legge che continua ad essere determinata, al momento, la natura delle spese ammissibili.

Per quanto riguarda, invece, le modalità di realizzazione e di rendicontazione, le attività saranno gestite secondo la disciplina del F.S.E. contenuta nell’Avviso “P.O.R. Sicilia 2000-2006 – Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo”, pubblicato nel S.O. alla GURS (P.I) n.34 del 26.7.2002 (n.25), alle pagine 49-71.

Da ciò discende che il criterio cardine su cui fondare la valutazione delle spese ammissibili a rendicontazione, nell’ambito del P.R.O.F. 2003, è rappresentato dalla fonte di finanziamento, ed essendo questa costituita, al momento, esclusivamente da fondi del bilancio regionale, le spese per il personale, per la gestione delle attività, per i consumi e per  gli allievi continueranno ad essere regolate, quanto alla loro natura, tipologia ed importi massimi ammissibili, dalle direttive contenute nella Circolare n.02/02 del 2 luglio 2002, “Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. – Piano Regionale dell’Offerta Formativa ex L.r. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006”, anch’essa pubblicata nel predetto supplemento ordinario alla GURS n. 34.

Qualora, viceversa, le attività formative dovessero essere oggetto di cofinanziamento da parte del F.S.E., esse dovranno essere gestite interamente con le modalità di cui al sopra citato Avviso P.O.R. del 26.7.2002.

Conseguentemente, per gli interventi e i servizi formativi che saranno inseriti nel P.R.O.F. 2003, il Capo VI della citata Circolare 2/2002 rimarrà in vigore, fatta eccezione per singoli punti in contrasto con le disposizioni che qui si impartiscono (es.“visti” degli UU.PP.L.) e delle formalità di rendicontazione ( es. “documenti da allegare”).

A mo’ di ulteriore esempio, e quindi senza valore di esaustività, si precisa che per l’acquisto di attrezzature, le indennità e i rimborsi da corrispondere agli allievi, le spese di pubblicità, i compensi per il personale esperto esterno o per consulenze esterne, la durata oraria dei corsi, il numero degli allievi, le prove d’esame finali, ecc., gli Enti gestori restano vincolati ad attenersi alle prescrizioni e/o ai massimali fissati nella Circolare 2/2002.

In generale, dunque, dovranno essere ritenute immuni dall’applicazione della nuova disciplina introdotta dall’articolo 39 della L.r. 23/2002, tutte le fattispecie che incidano direttamente o indirettamente sull’ammontare del finanziamento decretato per singolo progetto, salve le diverse disposizioni espressamente previste nella presente Circolare.

Per mere ragioni tecniche, la sola rendicontazione delle spese relative alle sedi di coordinamento regionale degli Enti sarà effettuata separatamente.

 

 

2.      Riformulazione dei progetti

 

In dipendenza di ciò, la riformulazione tecnica dei progetti formativi presentati nell’ambito della programmazione 2003 e ritenuti ammissibili a finanziamento a seguito della valutazione compiuta dall’apposito Nucleo, deve essere intesa come la mera trascrizione dei dati in essi già contenuti (con la sola eccezione della voce di spesa del personale) nel formulario F.S.E., disponibile sul sito ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000-2006 www.euroinfosicilia.it .

Attesa la peculiare struttura logica del P.O.R e del relativo Complemento di Programmazione, la riformulazione tecnica richiesta dovrà interessare tutti i campi del formulario F.S.E. e, pertanto, essa conterrà anche i riferimenti al F.S.E. e al Q.C.S. Obiettivo 1, in modo da esplicitare la coerenza del singolo intervento con Assi, Misure, Policy fields e Obiettivi specifici.

Nell’adempiere al compito, prescritto al comma 2 dell’art. 39 della L.23/2002, gli Enti gestori si atterranno scrupolosamente alle disposizioni illustrate nell’Avviso P.O.R. del 26.7.2002, citato al paragrafo 1..

Per quanto attiene ai requisiti formali, si raccomanda di porre attenzione nella cura della documentazione da produrre a corredo dell’istanza (cfr. Cap. III e VII dell’Avviso P.O.R.), salvo che essa, in tutto o in parte, non sia stata già prodotta in occasione della presentazione delle proposte per l’anno formativo 2003 e non sia, quindi, in possesso dell’Amministrazione.

Si raccomanda, in particolare, la sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell’Ente, dell’Atto di Adesione e dell’allegato documento, che ne costituisce parte integrante, denominato Obblighi del Gestore, senza apportare variazione alcuna alla versione che sarà messa a disposizione dal Dipartimento Formazione Professionale sul sito internet www.regione.sicilia.it/lavoro .

Tali documenti - insieme alla polizza fidejussoria che, a pena di improcedibilità degli interventi, deve essere stipulata con Istituti abilitati ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 385/1993, in favore della Regione Siciliana, Dipartimento della Formazione Professionale - sostituiranno il “Disciplinare” sulle modalità di svolgimento delle attività formative ammesse a finanziamento e la “Convenzione per il servizio di cassa” già in uso.

In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1., si dispone che le spese per l’accensione della fideiussione siano riconosciute ammissibili.

Per le finalità di cui al comma 3 dell’art. 39 in esame, si ritiene importante evidenziare la necessità che le macrovoci di costo relative al personale e alla gestione delle attività formative siano esattamente quantificate.

In particolare, deve essere indicata per l’intero fabbisogno annuo, pur entro il confine del finanziamento decretato, la spesa di tutto il personale dipendente dell’Ente: per l’effetto potrà essere rimodulata, parallelamente, la macrovoce di costo “gestione” facendo salva, però, la voce “allievi.

La spesa relativa al personale operante nelle sedi di coordinamento regionale, nei limiti di cui al successivo paragrafo 6, dovrà essere equamente distribuita tra tutte le attività progettuali.

L’eventuale eccedenza dell’effettivo costo della “gestione” sarà compensata in sede di consuntivo finale.

Al formulario F.S.E. va allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale dell’Ente, contenente dettagliato elenco anagrafico di tutto il personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2002, impegnato in tutte le attività formative, e compreso quello delle sedi di coordinamento regionale riconosciute con decreto dell’Assessorato regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l’Emigrazione. Di ciascun operatore andranno specificate la data di assunzione, gli estremi dell’autorizzazione assessoriale, la sede di servizio, la qualifica professionale, il livello retributivo e il costo contrattuale annuo.

Il predetto elenco dovrà pervenire su documento cartaceo e su floppy disk.

Al medesimo scopo di cui al comma 3 della norma in esame, giova ricordare che il personale verso cui il legislatore regionale ha disposto l’obbligo della copertura integrale della spesa è solamente quello legittimamente assunto, in forza di norme legislative, amministrative e contrattuali.

Per effetto della previsione del citato comma 3, sono da considerarsi abrogate le disposizioni previgenti relative ai “parametri massimi aggregati”, ma le voci di spesa relative al personale (incluso il personale non docente) e alla gestione (comprensiva della sottovoce “allievi”), distintamente rappresentate, non potranno eccedere globalmente il budget riconosciuto nel P.R.O.F. 2003.

I progetti riformulati, unitamente alla documentazione necessaria, dovranno essere trasmessi al Dipartimento Formazione Professionale, Servizio Gestione, Unità Operativa di Base III, improrogabilmente entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione sul sito internet www.regione.sicilia.it/lavoro  del Piano Regionale dell’Offerta Formativa 2003.

La trasmissione potrà essere effettuata con consegna diretta al Dipartimento o mediante spedizione. In quest’ultimo caso, farà fede la data del timbro apposto dall’Ufficio Postale di inoltro.

 

 

3.  Attività preliminari all’avvio dei corsi di formazione: acquisizione dati statistici

 

Nelle more dell’avvio dei corsi, ai sensi dell’art. 3 lett. i) della L.R. 24/1976, si dispone che il personale dipendente degli Enti gestori sia impegnato, secondo le rispettive qualifiche professionali, oltre che nelle operazioni propedeutiche all’inizio degli interventi formativi (comprese quelle finalizzate all’idoneità delle sedi e delle attrezzature), in attività di studio, sperimentazione, ricerca e raccolta di documentazione sui problemi tecnici e metodologici della formazione professionale, con particolare riguardo ai fabbisogni dei contesti socio-economici di riferimento e all’accreditamento delle strutture formative.

Tali attività saranno considerate apportatrici di valore aggiunto ai progetti inseriti nel P.R.O.F. 2003, a parità del finanziamento decretato.

Dello svolgimento e dei risultati di tali attività dovrà essere data informazione ai Servizi Uffici Provinciali del Lavoro, competenti per territorio.

Al fine di consentire al Dipartimento Formazione Professionale un più celere aggiornamento del database relativo alle attività di formazione professionale e ai servizi formativi espletati negli anni formativi 1999/2000 e 2000/2001, in prospettiva della prossima programmazione del P.R.O.F. 2004, gli Enti gestori sono impegnati, in particolare, a voler compilare e trasmettere la scheda “Dichiarazione relativa alle attività svolte”, il cui modello è scaricabile da internet sul sito dell’Assessorato Lavoro www.regione.sicilia.it/lavoro  secondo le seguenti modalità.

- A chi inviare la scheda:

la documentazione va inviata sia tramite e-mail che in busta chiusa come di seguito specificato:

Þ        tramite e-mail all’indirizzo: infofse2000@regione.sicilia.it;

Þ        in busta chiusa, indicando il mittente e apponendo la  dicitura “Dati Statistici Attività”, all’Assessorato Regionale del Lavoro della Previdenza Sociale della Formazione Professionale e dell’Emigrazione – Dipartimento Formazione Professionale, Servizio Gestione, Segreteria e AA.GG., Via Imperatore Federico n° 52 – 90143 Palermo. Nella busta, unica per Ente, devono essere inserite tutte le schede e il relativo floppy disk.

 - In che formati inviarla:

Þ        su supporto informatico: file excel su floppy-disk. Ai file da inviare via e_mail e su supporto magnetico (uno per ogni sede operativa) dovrà essere assegnato un nome secondo il seguente criterio:

         Sigla Ente:                    Sigla dell’ente max 6 caratteri;

         Anno Formativo:           Anno formativo di riferimento max 4 cifre;

         Provincia:                     Sigla provincia della sede operativa max 2 caratteri;

         Progressivo:                  progressivo distintivo di ciascuna sede tre caratteri;

         Esempio nome file: ECAP9900PA001.xls

 

Sigla ente

Anno Formativo

Sigla provincia

Progressivo

Estensione file

ECAP

9900

PA

001

xls

Þ     su supporto cartaceo, sottoscritta dal legale rappresentante e con il timbro dell’Organismo rappresentato e siglata in ogni pagina.

- Documentazione da allegare:

Þ        autocertificazione del legale rappresentante, come da modello scaricabile da internet sul sito dell’Assessorato Lavoro www.regione.sicilia.it/lavoro, sulla veridicità dei dati comunicati.

- Indicazioni per la compilazione:

Þ        dovrà essere compilata una scheda per ogni singola sede operativa intendendosi per tale la sede che organizza ed eroga le attività formative e/o di orientamento:  per “sede operativa”, quindi, non può sicuramente intendersi la sola aula nella quale si erogano le attività di formazione e/o orientamento, bensì l’intero organismo che dispone in maniera autonoma delle funzioni di progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione delle attività;

Þ        i dati da inserire devono essere quelli richiesti nella legenda riportata in calce alla scheda da compilare e devono essere riferiti agli anni formativi 1999/2000 e 2000/2001;

Þ        dovranno essere compilate schede e files distinti per ogni anno formativo;

Þ        qualora il numero di attività espletate nell’anno formativo dovesse essere maggiore del numero di righe disponibili nella scheda/modello, inserire un altro foglio;

Þ        non saranno accettate schede non conformi al modello, fatta salva la modifica di cui al precedente punto precedente.

- Termine per fare pervenire la scheda:

Þ        le schede e i relativi floppy disk dovranno pervenire al Dipartimento Formazione Professionale entro e non oltre il 03/03/2003. L’invio tramite e-mail deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 03/03/2003.

Si fa espresso avvertimento che, in caso di mancato e/o ritardato invio di quanto richiesto, l’Amministrazione Regionale si riserva di adottare le determinazioni che riterrà più opportune nei confronti degli Enti inadempienti.

I dati trasmessi saranno trattati nel rispetto della Legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

Per ogni e qualunque chiarimento in merito alle rilevazioni statistiche di cui si scrive, è possibile contattare il numero telefonico 091 6960511.

 

 

4. Avvio e gestione delle attività formative

 

Le procedure per l’avvio e la gestione delle azioni formative sono quelle fissate per il Fondo Sociale Europeo e ad esse si fa, quindi, espresso ed integrale rinvio.

In considerazione, comunque, delle specificità storicamente determinatesi nell’ambito del sistema regionale della formazione regolato dalla L.R. 24/1976, devono ritenersi confermate, pur se con gli indispensabili adattamenti derivanti dall’art. 39 della recente L.R. 23/2002, tutte le norme in vigore in materia di assunzione di personale, contenute o richiamate nella Circolare n.2  del 2 luglio 2002 (cfr. Cap. VI, par. 2.).

In proposito, si precisa che le eventuali assunzioni di nuovo personale con contratto a tempo indeterminato o, nei casi previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n.368 nonché da norme contrattuali vigenti, a tempo determinato continueranno ad essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento della Formazione Professionale – Servizio Gestione – Segreteria e AA.GG. - al solo scopo di verificarne la legittimità, la compatibilità con il C.C.N.L., con la Contrattazione decentrata ed il finanziamento concesso con il decreto di approvazione del Piano formativo.

Allo stesso modo, il ricorso a rapporti di lavoro cosiddetti “atipici” (Co.Co.Co., prestazioni occasionali, ecc.) e le progressioni nei livelli retributivi del personale dipendente saranno previamente autorizzati dai Dirigenti dei Servizi Uffici Provinciali del Lavoro, con l’osservanza scrupolosa della legislazione in materia, del C.C.N.L. e della Contrattazione decentrata.

I provvedimenti relativi ai predetti passaggi di livello saranno trasmessi, comunque, per la necessaria ratifica al Servizio Gestione – Segreteria e AA. GG. - del Dipartimento Formazione Professionale, dalla cui data acquisteranno efficacia.

In ogni caso, si ribadisce, la spesa per il personale prevista nei progetti approvati non potrà subire lievitazioni.

Inoltre, giusta parere reso dal C.G.A per la Sicilia, Sezione Consultiva, nell’adunanza del 15.11.1994, l’Amministrazione Regionale rimarrà estranea ai rapporti di lavoro che gli Enti gestori, privati datori di lavoro, instaureranno.

Discende da tali principi che risulta ormai superfluo sottoporre al “visto” degli Uffici Provinciali del Lavoro i mandati di pagamento predisposti dagli Enti gestori.

E’ da considerarsi, altresì, incongruo il rilascio, da parte dei medesimi U.P.L. dell’autorizzazione all’avvio delle attività: tale compito, infatti, per ragioni di funzionalità è stato già attribuito, per le azioni afferenti al F.S.E., direttamente alle Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego le quali, per omogeneità e snellimento procedurale, lo eserciteranno anche per gli interventi inseriti nel P.R.O.F., salvo ed impregiudicato il ruolo di coordinamento e controllo dei Servizi in cui tali Unità Operative di Base sono incardinate.

Con l’occasione, si dispone che gli Enti gestori si astengano tassativamente dall’effettuare comunicazioni al Servizio Gestione di questo Dipartimento circa l’ordinario svolgimento dei corsi (variazioni del calendario delle lezioni e dei docenti, sospensioni delle lezioni, dimissioni di allievi, stage, ecc.), limitandosi a segnalare a questo soltanto l’effettivo inizio e la conclusione degli stessi.

Le comunicazioni sopra riportate, e quant’altro analogicamente ad esse assimilabile, dovrà costituire, invece, oggetto di informazione ai Servizi UU.PP.L., alle Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego e ai Servizi Ispettorati Provinciali del Lavoro, cui sono demandati i compiti di avvio, controllo e vigilanza degli interventi e dei servizi formativi.

Parallelamente alla semplificazione così operata, i Dirigenti dei Servizi Uffici Provinciali del Lavoro e dei Servizi Ispettorati Provinciali del Lavoro vorranno dare visibile impulso, in relazione alle competenze loro assegnate, all’azione di vigilanza e alle operazioni di verifica dei rendiconti delle attività formative finanziate dalla Regione, per elevarne la qualità e per assicurane l’efficacia.

In tale ottica, dovranno essere potenziati, in particolare, i controlli in itinere, del cui esito sarà data notizia al Dipartimento Formazione Professionale, Servizio Gestione – Segreteria e Affari Generali -  solo nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità e/o disfunzioni: in tale evenienza la comunicazione verrà effettuata, ovviamente, con il mezzo di trasmissione più rapido.

Di ogni accesso ispettivo, comunque, verrà redatto apposito verbale che, ritualmente protocollato, rimarrà agli atti del Servizio o dell’U.O.B. che ne ha disposto l’esecuzione, a disposizione per eventuali successivi controlli di livello superiore.

L’erogazione del finanziamento avverrà con le modalità e i tempi previsti al Cap. VII, paragrafo 6.4. del citato Avviso  P.O.R. (cfr. pag. 65) che, per effetto delle specificità sopraddette, vengono adattati e di seguito si riassumono:

·        Il 50% del finanziamento della voce “personale” e il 50% della voce “gestione” di ciascun progetto verrà corrisposto, a seguito della presentazione della domanda di prima anticipazione e di fideiussione di pari importo;

·        Un secondo anticipo, pari al 30% del finanziamento decretato per la “gestione” delle attività e al residuo 50% del costo del personale sarà pagato dietro presentazione di: a) polizza fidejussoria per l’identico importo; b) relazione sullo stato di attuazione del corso, con allegata certificazione di esecuzione; c) scheda di monitoraggio fisico dell’intervento, a firma del legale rappresentante dell’Ente, da cui risulti che, allo svolgimento del 40% delle attività, l’organismo gestore ha già impegnato il primo acconto, ha effettivamente speso almeno il 30% dello del medesimo ed è, quindi, in possesso delle fatture quietanzate; d) buste paga del personale; e) ricevute delle quietanze di versamento del premio annuo relativo all’accantonamento del T.F.R..

Con l’istanza di seconda anticipazione potrà essere portato a discarico l’importo della polizza fidejussoria relativa al primo acconto.

·        La restante quota a saldo, pari al 20% della gestione, sarà corrisposta a seguito della verifica del rendiconto da parte del Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro competente, nelle more dell’implementazione dei contenuti di cui all’art. 17, comma  3 della L.R. 24/2000.

Per accelerare le operazioni di erogazione del primo acconto, gli Enti gestori sono invitati ad inoltrare immediatamente alle Prefetture competenti richiesta di rilascio della “certificazione antimafia”.

I modelli di tutti i documenti citati nell’elenco puntato sono disponibili sul sito ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000-2006 www.euroinfosicilia.it .

L’adozione delle nuove procedure rende palesemente inutile la presentazione dei cosiddetti “G 5” ossia dei “Modelli dei costi globali da sostenere” e, pertanto, se ne dispone la revoca a decorrere dal P.R.O.F. 2003.

In conformità alle previsioni del comma 3 dell’art.39 della L.r. 23/2002, si dispone, inoltre, che gli Enti gestori provvedano immediatamente all’accensione di due soli conti correnti per ogni provincia: l’uno dedicato alle spese per il personale; l’altro alla gestione delle attività, nel quale affluiranno anche le indennità per gli allievi dei corsi di formazione. Le coordinate bancarie dovranno essere comunicate, con la massima sollecitudine e indipendentemente dalla riformulazione tecnica dei progetti, al Servizio Gestione – Unità Operativa III – del Dipartimento della Formazione Professionale.

Su tali conti, l’Amministrazione Regionale accrediterà con due distinti mandati, e nelle misure e con le modalità sopra indicate, le risorse finanziarie destinate al pagamento, da un lato, di tutto il personale impegnato nelle attività formative e nelle sedi di coordinamento regionale e, dall’altro,  di tutti altri oneri gestionali.

Ai mandati saranno allegate “distinte” contabili contenenti, analiticamente, le imputazioni di spesa ai singoli progetti:copia di tali “distinte” sarà notificata agli Enti gestori.

Stante la cogenza  dell’obbligo, per la Regione Siciliana, di garantire la copertura integrale della spesa per il personale, non saranno ammessi assolutamente storni temporanei dal conto “personale” al conto “gestione”.

 

 

5.  Gli avanzi di gestione maturati

 

Recita il comma 4 del più volte citato art. 39 che, al fine di assicurare la copertura delle spese del personale, “per l’esercizio finanziario 2002, il dipartimento della formazione professionale autorizza gli enti gestori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n.24 ad utilizzare gli avanzi di gestione maturati”.

In proposito, vale rilevare che la norma individua quali destinatari del beneficio esclusivamente gli enti elencati all’art.4 della L.R. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni e ne limita l’applicazione ai costi di competenza del solo esercizio 2002.

E’ evidente che, per poter dare corso alle autorizzazioni previste dal legislatore, occorre che gli Enti gestori di attività formative incluse nel P.R.O.F. 2002 trasmettano al Servizio Gestione del Dipartimento Formazione professionale – Unità Operativa di Base III - senza indugio e comunque entro il 28 febbraio 2003, gli estratti conto di tutti i C/C bancari relativi a tutti i corsi degli anni antecedenti al 2002, utilizzando il modello accluso alla presente circolare (Allegato 1) il quale, rappresentando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consentirà di procedere celermente al rilascio delle autorizzazioni, nelle more della verifica dei rendiconti.

In caso di inadempienza, il Servizio Gestione disporrà che l’Istituto cassiere proceda alla chiusura dei conti ancora accesi, riversando le giacenze sul conto Entrate del bilancio dell’Amministrazione regionale: eventuali crediti ancora vantati dagli Enti saranno soddisfatti mediante commutazione in vaglia cambiari intestati ai rappresentanti legali dei medesimi.

Risulta indispensabile, tuttavia, che i Servizi Uffici Provinciali del Lavoro procedano con la massima solerzia alla chiusura di tutti i rendiconti degli anni formativi pregressi, senza la quale appare tecnicamente impossibile stabilire se gli eventuali saldi attivi dei conti ancora accesi possano essere considerati  o meno “avanzi di gestione”.

La necessità di una rapida definizione dei rendiconti è resa, altresì, incombente dall’approssimarsi della scadenza per l’accreditamento delle sedi formative (30 giugno 2003).

A tal uopo, si dispone che i “Piani di Lavoro” per il 2003 che i Dirigenti dei Servizi UU.PP.L. si apprestano ad approntare individuino tra gli obiettivi prioritari quello dell’esame dei rendiconti degli Enti gestori degli interventi di formazione professionale, finanziati ai sensi della L.R. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

6.  Sedi di coordinamento regionale

 

E’ noto che l’art.13 della L.r. 9 agosto 2002, n.9, ha ulteriormente integrato il comma 2 dell’articolo 2 della L.r. 1 settembre 1993, n.25, già oggetto di modifiche con l’art. 48 della L.r. 27 aprile 1999, n.10.

Per effetto delle dette modificazioni, il testo del comma 2 dell’articolo 2 della citata L.r. 25/1993, risulta il seguente: “2. E’ fatto obbligo agli enti, ivi comprese le loro sedi di coordinamento regionale, di cui all’articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n.24, prima di procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, di completare l’orario di lavoro, nel rispetto della professionalità e delle norme contrattuali, del personale ad orario parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2-bis. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma 1 rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale; la spesa derivante è contenuta nei limiti del finanziamento decretato garantendo in tale ambito la copertura finanziaria delle medesime sedi di coordinamento regionale degli enti riconosciute con decreto dell’Assessore regionale per il lavoro e la formazione professionale.

 Le sedi di coordinamento regionale degli enti di formazione operano con il medesimo personale in atto in servizio presso gli enti stessi”.

A seguito della novella legislativa della norma concernente l’istituto di cui si tratta, è stata emanata la direttiva assessoriale, prot. 3784/Gab del 30.10.2002, con la quale è stato disposto che, “a far data dall’entrata in vigore della legge regionale numero 9 del 2002”, e cioè dal 31 agosto 2002, “le sedi di coordinamento operano con il solo personale in atto in servizio presso gli enti stessi e, conseguentemente, deriva che, all’interno e con i limiti quantitativi e qualitativi della struttura come riconosciuta con formale atto amministrativo, il personale in servizio all’atto dell’entrata in vigore della legge regionale numero 9 del 2002 debba essere retribuito con onere finanziario a carico della Regione Siciliana nell’ambito del finanziamento decretato”.

Si rende necessario, tuttavia, ulteriormente chiarire taluni dubbi interpretativi insorti in merito all’esatta estensione della norma sopra riportata, atteso che i decreti finora emanati hanno operato il riconoscimento delle sedi di coordinamento regionale, ai sensi delle Circolari 5.7.1999, n.6, e 9.12.1999, n.10, limitatamente ad un solo anno formativo, in considerazione della modificabilità del monte ore annuo totale dei corsi nonché del numero di province costituente il bacino di attività dell’Ente.

Ciononostante, tali decreti non stati resi mai definitivi né, al venir meno dei requisiti presupposti, revocati.

 La questione, in tale ultima ipotesi, è rilevante alla luce della circostanza fattuale che le sedi già riconosciute hanno continuato ad operare con il personale individuato nel relativo decreto, il quale, avendo reso le prestazioni corrispondenti alle funzioni e ai livelli di inquadramento, ha maturato diritti soggettivi non disconoscibili.

Dette situazioni vanno, conseguentemente, sanate per le attività pregresse, in ottemperanza alla garanzia della copertura finanziaria prevista dalla norma riportata in premessa, fermo restando che gli Enti che in esse versino devono, con immediatezza e comunque entro il termine fissato per la riformulazione tecnica dei progetti, adeguarsi alle direttive ed alle procedure fissate nelle citate Circolari 6 e 10/1999.

In caso contrario, si procederà alla revoca del decreto di riconoscimento provvisorio.

Va precisato, infine,  che la spesa per il personale legittimamente in servizio alla data del 31 agosto 2002, presso le sedi di coordinamento regionale riconosciute, non può essere oggetto di ulteriore previsione tra i costi ammissibili di eventuali progetti a valere sul FSE, rappresentando tale evenienza un’illecita duplicazione.

 

 

7.      Disposizioni transitorie

 

Come già avvenuto per i corsi destinati all’assolvimento dell’obbligo formativo introdotto col l’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n.144, avviati su autonoma iniziativa degli Enti proponenti in coerente contemporaneità con le attività d’istruzione dell’anno scolastico 2002-2003, nelle more dell’approvazione del P.R.O.F. 2003, potranno essere iniziate le attività formative costituenti seconda annualità di corsi biennali inclusi nel Piano 2002, a condizione che i legali rappresentanti degli Enti titolari ne assumano la piena responsabilità dei costi nell’ipotesi, pur remota, del mancato finanziamento.

 

 

8.  Responsabilità del procedimento

 

Ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 10/1991, si rende noto che:

-           la struttura amministrativa responsabile dell’adozione della presente Circolare è il Dipartimento Formazione Professionale dell’Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della Regione Siciliana, Via Imperatore Federico n. 52, Dirigente Generale Dott. Ercole Rabboni;

-           l’ufficio responsabile dell’adozione dei provvedimenti in essa contemplati è il Servizio “Gestione Attività a qualunque titolo finanziate”, diretto dal Dott. Domenico Palermo;

-           la responsabilità dell’istruttoria dei procedimenti afferisce all’Unità Operativa di Base n. III;

La presente Circolare è disponibile sul sito internet www.regione.sicilia.it/lavoro  e sarà pubblicata sulla G.U.R.S.

 

 

                                                                                     L’ASSESSORE

                                                                         (On. Avv. Raffaele Stancanelli)

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1

 

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE

                                                                                Dipartimento Formazione Professionale

                                                            Servizio Gestione - U.O.B. III

                                                            Via Imperatore Federico, 52

                                                            90143 - Palermo

 

OGGETTO: Avanzi di gestione art. 39 comma 4 della L.R. 23/12/202 n. 23, Ente Gestore_________________ ____________________________________________per la provincia di ___________________.

 

Casella di testo: Il sottoscritto    
                               
             


Casella di testo: Iscrizione CCIAA
       
Casella di testo: Partita IVA
          
Casella di testo: Codice Fiscale
              
Casella di testo: C.A.P.
     
Casella di testo: Assegnatario di attività formative ex L.R. 24/76, per la provincia di:
                                                                                                  
Casella di testo: Via
         
       
Casella di testo: Con sede legale in
                      
                                  
Casella di testo: In qualità di Legale Rappresentante dell’Ente
   
 
Casella di testo: Codice Fiscale
  
     
Casella di testo: Via
          
Casella di testo: Residente in
                        
Casella di testo: Il 
     
    
Casella di testo: Nato a    
               
                       
TRASMETTE

 

In allegato la SCHEDA DI RILEVAMENTO AVANZI DI GESTIONE debitamente compilata e contenente la situazione di tutti i conti correnti ancora aperti utilizzati per la gestione di attività formative ex L.R. 24/76 di qualsiasi annualità.

 

DICHIARA

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale,  che i dati riportati nell’allegata Scheda di Rilevamento:

1.        corrispondono alla reale situazione riscontrata dagli estratti conti prodotti dall’Istituto di Credito Cassiere;

2.        si riferiscono esclusivamente ai conti correnti ancora attivi ed utilizzati per la gestione di attività formative ex L.R. 24/76 di qualsiasi annualità;

3.        rappresentano, senza alcuna esclusione, tutti i conti correnti ancora attivi intestati all’Ente rappresentato per le finalità prima menzionate.

 

 ALLEGA

1.        SCHEDA DI RILEVAMENTO AVANZI DI GESTIONE debitamente compilata in ogni sua parte e contenuta in n° _______  pagine firmate dallo scrivente;

2.        Estratto Conto dell’Istituto di Credito Cassiere riportante il saldo finale al 31/12/2002 per ciascuno dei conti correnti riportati sulla scheda di rilevamento.

 

Data ___________                                                      Firma/Timbro   ___________________________

(Allegare fotocopia documento di riconoscimento)



 

 

Legenda

 

(1)     AT           Attività formativa in corso entro la data limite fissata dal disciplinare

AD           Attività formativa in corso oltre la data limite fissata dal disciplinare con proroga per il servizio di cassa

AN           Attività formativa in corso oltre la data limite fissata dal disciplinare senza proroga per il servizio di cassa

AA           Attività formativa chiusa in attesa di ulteriori anticipazioni e saldo 10%

AS           Attività formativa chiusa in attesa di saldo 10%

 

(2)     Si             Rendiconto presentato

No            Rendiconto non presentato

 

(3)     Barrare con una "X" la casella A se trattasi di conto per le spese del Personale

Barrare con una "X" la casella B se trattasi di conto per le spese di Gestione

Barrare con una "X" la casella C se trattasi di conto per le spese degli Allievi

 

(4)     Indicare il saldo del Conto Corrente rilevato dall'estratto conto al 31/12/2002

 

(5)     Indicare l'eventuale quota parte del saldo di cui alla precedente colonna impegnato con note di debito presentate a rendiconto

 

(6)     Saldo effettivamente residuo ricavato dalla differenza tra la colonna S1 e S2