REPUBBLICA
ITALIANA
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Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL
LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE
PROFESSIONALE
__________
Prot. n. /Serv. Gest. Palermo 17 febbraio
2003
CIRCOLARE
N. 01/03/FP
OGGETTO:
Direttive per la gestione del P.R.O.F - Piano Regionale dell’Offerta
Formativa - ex L.R. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno
2003. Modalità di applicazione dell’art.39 della L.r. 23.12.2002, n.23
- Al Dipartimento Regionale Lavoro
-
Al Dipartimento Agenzia per l’Impiego e
la F.P.
- All’Ufficio
Regionale del Lavoro
- All’Ispettorato
Regionale del Lavoro
- Agli Uffici
Provinciali del Lavoro
-
Agli Ispettorati Provinciali del Lavoro
- Alle Sezioni Circoscrizionali
per l’Impiego e il Collocamento in
Agricoltura
-
Agli Enti di cui all’art.4 L.R. 24/1976
-
All’ANCI Sicilia
-
Alla Sovrintendenza Scolastica per la
Sicilia
-
Alle Province Regionali
-
Ai Centri Servizi Amministrativi
-
Alle Camere di Commercio I.A.A.
-
Alla Federazione regionale Industria
Sicilia
-
All’Associazione Piccole Industrie
Sicilia
-
Alla Federazione regionale Commercio e
Turismo
-
Alla Confederazione Nazionale Artigianato
-
Alla C.L.A.A.I.
-
Alla Federazione regionale Artigianato
-
Alla CONFESERCENTI
-
Alla CONFCOMMERCIO
-
Alla CIDEC
-
Alla Federazione regionale Dirigenti
Azienda
-
Alla Federazione regionale Coltivatori
Diretti
-
Alla Federazione regionale Agricoltori
Sicilia
-
All’Alleanza Coltivatori Siciliani
-
Agli Enti Bilaterali regionale del
Turismo, Industria, Artigianato e Commercio
-
Alle Organizzazioni Sindacali CGIL CISL
UIL CISAL UGL
-
Alla CONFCOOPERATIVE
-
All’A.G.C.I.
-
Alla Lega Regionale delle Cooperative
-
All’U.N.C.I.
-
Alla Presidenza della Regione Siciliana
-
Al Dipartimento regionale Programmazione
-
All’Assessorato regionale BB.CC. e P.I.
-
All’Assessorato regionale Cooperazione,
Commercio, Artigianato e Pesca
-
All’Assessorato regionale Industria
-
All’Assessorato regionale Sanità
-
All’Assessorato regionale Turismo
-
All’Assessorato regionale Agricoltura e
Foreste
-
Al Ministero di Giustizia – Direzione
generale Istituti di Pena – Roma
-
Agli Ispettorati distrettuali degli
Istituti di Prevenzione e Pena per Adulti
-
Alla Direzione regionale dei Centri di
Rieducazione per i Minorenni per la Sicilia
-
Alle Sezioni di Sorveglianza presso le
Corti d’Appello di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo
-
Al Coordinamento regionale dei Diritti
dei Portatori di Handicap
-
Al Coordinamento regionale Tutela Diritti
dei Disabili
-
Al Coordinamento Associazione dei
Genitori dei Portatori di Handicap
LORO
SEDI
L’articolo
39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23, pubblicata sulla G.U.R.S. n.57
del 27.12.2002 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha introdotto
rilevanti innovazioni nella realizzazione del Piano regionale della formazione
professionale di cui all’art. 5 e seguenti della L.r. 6.3.1976, n.24 e
successive modifiche ed integrazioni.
In
particolare, la nuova norma sancisce, abrogando contemporaneamente le
disposizioni in contrasto, che:
1.
con decorrenza dal 1 gennaio 2003,
all’attuazione del P.R.O.F. si provveda con
le modalità previste per le attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo
(comma 1);
2.
conseguentemente, i progetti già
presentati ed ammessi a finanziamento a valere sul P.R.O.F. 2003 siano riformulati tecnicamente con l’utilizzo
delle modalità del F.S.E. (comma 2);
3.
la Regione Siciliana è tenuta ad
assicurare la copertura integrale dei
costi del personale dipendente degli Enti gestori delle attività formative di
cui alla legge regionale 24/1976, e successive modifiche ed integrazioni, i
quali, a tal fine, accenderanno apposito
conto da utilizzare esclusivamente per tale voce di spesa (comma 3);
4.
per questa finalità, e limitatamente all’esercizio finanziario 2002, il
Dipartimento Formazione Professionale autorizzi i predetti Enti
all’utilizzazione degli avanzi di
gestione maturati (comma 4).
Alla
luce di tali mutamenti legislativi che, pur non configurando ancora una riforma
organica del sistema regionale siciliano della formazione professionale, ne
ridisegnano significativamente il quadro normativo, si rende necessario
impartire, sentita la Commissione Regionale per l’Impiego nella seduta del
29.01.2003, le seguenti disposizioni, da considerare rivolte anche alle
attività formative previste dalla L.r. 28 marzo 1986, n.16.
1.
Ammissibilità delle spese e rendicontazione
Appare
evidente, dall’analisi combinata delle norme recate dall’art. 39 della legge
regionale 23/2002, che dai commi 1 e 2 non conseguano, allo stato, generali
modificazioni nei diritti sostanziali riconoscibili ai soggetti proponenti
attività di formazione professionale, ai sensi della L.R. 24/1976 e successive
modifiche ed integrazioni, bensì solo variazioni di natura procedurale.
Unica
eccezione è quella rappresentata dalla nuova obbligazione assunta
dall’Amministrazione regionale di assicurare l’integrale copertura della
spesa del personale dipendente degli Enti gestori della formazione
professionale, sia di quello impegnato negli Interventi formativi sia di quello
operante nei Servizi formativi.
Pertanto,
allo scopo di scongiurare erronee interpretazioni, preliminarmente si
sottolinea che le nuove norme nulla innovano relativamente all’imputazione al
bilancio della Regione del finanziamento delle attività formative a valere
sulla L.r. 24/1976, cosicché è da tale legge che continua ad essere
determinata, al momento, la natura delle spese ammissibili.
Per
quanto riguarda, invece, le modalità di realizzazione e di
rendicontazione, le attività saranno gestite secondo la disciplina del F.S.E.
contenuta nell’Avviso “P.O.R. Sicilia
2000-2006 – Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle
azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo”, pubblicato nel S.O. alla
GURS (P.I) n.34 del 26.7.2002 (n.25), alle pagine 49-71.
Da
ciò discende che il criterio cardine su cui fondare la valutazione delle spese
ammissibili a rendicontazione, nell’ambito del P.R.O.F. 2003, è rappresentato
dalla fonte di finanziamento, ed essendo questa costituita, al momento,
esclusivamente da fondi del bilancio regionale, le spese per il personale, per
la gestione delle attività, per i consumi e per
gli allievi continueranno ad essere regolate, quanto alla loro natura,
tipologia ed importi massimi ammissibili, dalle direttive contenute nella
Circolare n.02/02 del 2 luglio 2002, “Direttive
per la programmazione e gestione del P.R.O.F. – Piano Regionale dell’Offerta
Formativa ex L.r. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo
2001-2006”, anch’essa pubblicata nel predetto supplemento ordinario alla
GURS n. 34.
Qualora,
viceversa, le attività formative dovessero essere oggetto di cofinanziamento da
parte del F.S.E., esse dovranno essere gestite interamente con le modalità di
cui al sopra citato Avviso P.O.R. del 26.7.2002.
Conseguentemente,
per gli interventi e i servizi formativi che saranno inseriti nel P.R.O.F.
2003, il Capo VI della citata Circolare 2/2002 rimarrà in vigore, fatta
eccezione per singoli punti in contrasto con le disposizioni che qui si
impartiscono (es.“visti” degli UU.PP.L.) e delle formalità di rendicontazione (
es. “documenti da allegare”).
A
mo’ di ulteriore esempio, e quindi senza valore di esaustività, si precisa che
per l’acquisto di attrezzature, le indennità e i rimborsi da corrispondere agli
allievi, le spese di pubblicità, i compensi per il personale esperto esterno o
per consulenze esterne, la durata oraria dei corsi, il numero degli allievi, le
prove d’esame finali, ecc., gli Enti gestori restano vincolati ad attenersi
alle prescrizioni e/o ai massimali fissati nella Circolare 2/2002.
In
generale, dunque, dovranno essere ritenute immuni dall’applicazione della nuova
disciplina introdotta dall’articolo 39 della L.r. 23/2002, tutte le
fattispecie che incidano direttamente o indirettamente sull’ammontare del
finanziamento decretato per singolo progetto, salve le diverse disposizioni
espressamente previste nella presente Circolare.
Per
mere ragioni tecniche, la sola rendicontazione delle spese relative alle sedi
di coordinamento regionale degli Enti sarà effettuata separatamente.
2. Riformulazione dei
progetti
In
dipendenza di ciò, la riformulazione tecnica dei progetti formativi presentati
nell’ambito della programmazione 2003 e ritenuti ammissibili a finanziamento a
seguito della valutazione compiuta dall’apposito Nucleo, deve essere intesa
come la mera trascrizione dei dati in essi già contenuti (con la sola
eccezione della voce di spesa del personale) nel formulario F.S.E., disponibile
sul sito ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000-2006 www.euroinfosicilia.it .
Attesa
la peculiare struttura logica del P.O.R e del relativo Complemento di
Programmazione, la riformulazione tecnica richiesta dovrà interessare tutti i
campi del formulario F.S.E. e, pertanto, essa conterrà anche i riferimenti al
F.S.E. e al Q.C.S. Obiettivo 1, in modo da esplicitare la coerenza del singolo
intervento con Assi, Misure, Policy
fields e Obiettivi specifici.
Nell’adempiere
al compito, prescritto al comma 2 dell’art. 39 della L.23/2002, gli Enti
gestori si atterranno scrupolosamente alle disposizioni illustrate nell’Avviso
P.O.R. del 26.7.2002, citato al paragrafo 1..
Per
quanto attiene ai requisiti formali, si raccomanda di porre attenzione nella
cura della documentazione da produrre a corredo dell’istanza (cfr. Cap. III e
VII dell’Avviso P.O.R.), salvo che essa, in tutto o in parte, non sia stata già
prodotta in occasione della presentazione delle proposte per l’anno formativo
2003 e non sia, quindi, in possesso dell’Amministrazione.
Si
raccomanda, in particolare, la sottoscrizione da parte del rappresentante
legale dell’Ente, dell’Atto di Adesione e dell’allegato documento, che ne
costituisce parte integrante, denominato Obblighi del Gestore, senza apportare
variazione alcuna alla versione che sarà messa a disposizione dal Dipartimento
Formazione Professionale sul sito internet www.regione.sicilia.it/lavoro .
Tali
documenti - insieme alla polizza fidejussoria che, a pena di improcedibilità
degli interventi, deve essere stipulata con Istituti abilitati ai sensi
dell’art.107 del D.Lgs. 385/1993, in favore della Regione Siciliana,
Dipartimento della Formazione Professionale - sostituiranno il “Disciplinare”
sulle modalità di svolgimento delle attività formative ammesse a finanziamento
e la “Convenzione per il servizio di cassa” già in uso.
In
deroga a quanto stabilito al paragrafo 1., si dispone che le spese per
l’accensione della fideiussione siano riconosciute ammissibili.
Per
le finalità di cui al comma 3 dell’art. 39 in esame, si ritiene importante
evidenziare la necessità che le macrovoci di costo relative al personale e alla
gestione delle attività formative siano esattamente quantificate.
In
particolare, deve essere indicata per l’intero fabbisogno annuo, pur
entro il confine del finanziamento decretato, la spesa di tutto il
personale dipendente dell’Ente: per l’effetto potrà essere rimodulata,
parallelamente, la macrovoce di costo “gestione” facendo salva, però, la voce
“allievi.
La
spesa relativa al personale operante nelle sedi di coordinamento regionale, nei
limiti di cui al successivo paragrafo 6, dovrà essere equamente distribuita tra
tutte le attività progettuali.
L’eventuale
eccedenza dell’effettivo costo della “gestione” sarà compensata in sede di
consuntivo finale.
Al
formulario F.S.E. va allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante
legale dell’Ente, contenente dettagliato elenco anagrafico di tutto il
personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio al
31.12.2002, impegnato in tutte le attività formative, e compreso quello delle
sedi di coordinamento regionale riconosciute con decreto dell’Assessorato
regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e
l’Emigrazione. Di ciascun operatore andranno specificate la data di assunzione,
gli estremi dell’autorizzazione assessoriale, la sede di servizio, la qualifica
professionale, il livello retributivo e il costo contrattuale annuo.
Il
predetto elenco dovrà pervenire su documento cartaceo e su floppy disk.
Al
medesimo scopo di cui al comma 3 della norma in esame, giova ricordare che il
personale verso cui il legislatore regionale ha disposto l’obbligo della
copertura integrale della spesa è solamente quello legittimamente assunto, in
forza di norme legislative, amministrative e contrattuali.
Per
effetto della previsione del citato comma 3, sono da considerarsi abrogate le
disposizioni previgenti relative ai “parametri massimi aggregati”, ma le voci
di spesa relative al personale (incluso il personale non docente) e alla
gestione (comprensiva della sottovoce “allievi”), distintamente rappresentate, non
potranno eccedere globalmente il budget
riconosciuto nel P.R.O.F. 2003.
I
progetti riformulati, unitamente alla documentazione necessaria, dovranno
essere trasmessi al Dipartimento
Formazione Professionale, Servizio Gestione, Unità Operativa di Base III,
improrogabilmente entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione sul sito
internet www.regione.sicilia.it/lavoro del Piano Regionale dell’Offerta Formativa 2003.
La
trasmissione potrà essere effettuata con consegna diretta al Dipartimento o
mediante spedizione. In quest’ultimo caso, farà fede la data del timbro apposto
dall’Ufficio Postale di inoltro.
3.
Attività preliminari all’avvio dei corsi di formazione: acquisizione
dati statistici
Nelle
more dell’avvio dei corsi, ai sensi dell’art. 3 lett. i) della L.R. 24/1976, si
dispone che il personale dipendente degli Enti gestori sia impegnato, secondo
le rispettive qualifiche professionali, oltre che nelle operazioni
propedeutiche all’inizio degli interventi formativi (comprese quelle
finalizzate all’idoneità delle sedi e delle attrezzature), in attività di
studio, sperimentazione, ricerca e raccolta di documentazione sui problemi
tecnici e metodologici della formazione professionale, con particolare riguardo
ai fabbisogni dei contesti socio-economici di riferimento e all’accreditamento
delle strutture formative.
Tali
attività saranno considerate apportatrici di valore aggiunto ai progetti
inseriti nel P.R.O.F. 2003, a parità del finanziamento decretato.
Dello
svolgimento e dei risultati di tali attività dovrà essere data informazione ai
Servizi Uffici Provinciali del Lavoro, competenti per territorio.
Al
fine di consentire al Dipartimento Formazione Professionale un più celere
aggiornamento del database relativo alle attività di formazione
professionale e ai servizi formativi espletati negli anni formativi 1999/2000 e
2000/2001, in prospettiva della prossima programmazione del P.R.O.F. 2004, gli
Enti gestori sono impegnati, in particolare, a voler compilare e trasmettere la
scheda “Dichiarazione relativa alle attività svolte”, il cui modello è
scaricabile da internet sul sito dell’Assessorato Lavoro www.regione.sicilia.it/lavoro secondo le seguenti modalità.
- A chi inviare la scheda:
la documentazione va inviata sia tramite
e-mail che in busta chiusa come di seguito specificato:
Þ
tramite e-mail all’indirizzo: infofse2000@regione.sicilia.it;
Þ
in busta chiusa, indicando il mittente e
apponendo la dicitura “Dati Statistici
Attività”, all’Assessorato Regionale del Lavoro della Previdenza Sociale della
Formazione Professionale e dell’Emigrazione – Dipartimento Formazione
Professionale, Servizio Gestione, Segreteria e AA.GG., Via Imperatore Federico
n° 52 – 90143 Palermo. Nella busta, unica per Ente, devono essere inserite
tutte le schede e il relativo floppy disk.
- In che
formati inviarla:
Þ
su
supporto informatico: file excel su floppy-disk. Ai file da inviare via e_mail
e su supporto magnetico (uno per ogni sede operativa) dovrà essere assegnato un
nome secondo il seguente criterio:
Sigla Ente: Sigla dell’ente max 6 caratteri;
Anno Formativo: Anno formativo di riferimento max 4 cifre;
Provincia: Sigla provincia della sede operativa max 2
caratteri;
Progressivo: progressivo distintivo di ciascuna sede tre
caratteri;
Esempio nome file: ECAP9900PA001.xls
|
Sigla ente |
Anno
Formativo |
Sigla provincia |
Progressivo |
Estensione file |
|
ECAP |
9900 |
PA |
001 |
xls |
Þ
su supporto cartaceo, sottoscritta dal legale
rappresentante e con il timbro dell’Organismo rappresentato e siglata in ogni
pagina.
- Documentazione da allegare:
Þ
autocertificazione del legale
rappresentante, come da modello scaricabile da internet sul sito
dell’Assessorato Lavoro www.regione.sicilia.it/lavoro,
sulla veridicità dei dati comunicati.
-
Indicazioni per la compilazione:
Þ
dovrà
essere compilata una scheda per ogni singola sede operativa intendendosi per
tale la sede che organizza ed eroga le attività formative e/o di
orientamento: per “sede operativa”,
quindi, non può sicuramente intendersi la sola aula nella quale si erogano le
attività di formazione e/o orientamento, bensì l’intero organismo che dispone
in maniera autonoma delle funzioni di progettazione, organizzazione, gestione
ed erogazione delle attività;
Þ
i
dati da inserire devono essere quelli richiesti nella legenda riportata
in calce alla scheda da compilare e devono essere riferiti agli anni formativi
1999/2000 e 2000/2001;
Þ
dovranno
essere compilate schede e files distinti per ogni anno formativo;
Þ
qualora
il numero di attività espletate nell’anno formativo dovesse essere maggiore del
numero di righe disponibili nella scheda/modello, inserire un altro foglio;
Þ
non
saranno accettate schede non conformi al modello, fatta salva la modifica di
cui al precedente punto precedente.
- Termine per fare pervenire la scheda:
Þ
le
schede e i relativi floppy disk dovranno pervenire al Dipartimento
Formazione Professionale entro e non oltre il 03/03/2003. L’invio
tramite e-mail deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque
entro e non oltre il 03/03/2003.
Si
fa espresso avvertimento che, in caso di mancato e/o ritardato invio di quanto
richiesto, l’Amministrazione Regionale si riserva di adottare le determinazioni
che riterrà più opportune nei confronti degli Enti inadempienti.
I
dati trasmessi saranno trattati nel rispetto della Legge 675/96 (tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
Per
ogni e qualunque chiarimento in merito alle rilevazioni statistiche di cui si
scrive, è possibile contattare il numero telefonico 091 6960511.
4.
Avvio e gestione delle attività formative
Le
procedure per l’avvio e la gestione delle azioni formative sono quelle fissate
per il Fondo Sociale Europeo e ad esse si fa, quindi, espresso ed integrale
rinvio.
In
considerazione, comunque, delle specificità storicamente determinatesi
nell’ambito del sistema regionale della formazione regolato dalla L.R. 24/1976,
devono ritenersi confermate, pur se con gli indispensabili adattamenti
derivanti dall’art. 39 della recente L.R. 23/2002, tutte le norme in vigore in
materia di assunzione di personale, contenute o richiamate nella Circolare
n.2 del 2 luglio 2002 (cfr. Cap. VI,
par. 2.).
In
proposito, si precisa che le eventuali assunzioni di nuovo personale con
contratto a tempo indeterminato o, nei casi previsti dal D.Lgs. 6 settembre
2001, n.368 nonché da norme contrattuali vigenti, a tempo determinato
continueranno ad essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento della
Formazione Professionale – Servizio Gestione – Segreteria e AA.GG. - al solo
scopo di verificarne la legittimità, la compatibilità con il C.C.N.L., con la
Contrattazione decentrata ed il finanziamento concesso con il decreto di
approvazione del Piano formativo.
Allo
stesso modo, il ricorso a rapporti di lavoro cosiddetti “atipici” (Co.Co.Co.,
prestazioni occasionali, ecc.) e le progressioni nei livelli retributivi del
personale dipendente saranno previamente autorizzati dai Dirigenti dei Servizi
Uffici Provinciali del Lavoro, con l’osservanza scrupolosa della legislazione
in materia, del C.C.N.L. e della Contrattazione decentrata.
I
provvedimenti relativi ai predetti passaggi di livello saranno trasmessi,
comunque, per la necessaria ratifica al Servizio Gestione – Segreteria e AA.
GG. - del Dipartimento Formazione Professionale, dalla cui data acquisteranno
efficacia.
In
ogni caso, si ribadisce, la spesa per il personale prevista nei progetti
approvati non potrà subire lievitazioni.
Inoltre,
giusta parere reso dal C.G.A per la Sicilia, Sezione Consultiva, nell’adunanza
del 15.11.1994, l’Amministrazione Regionale rimarrà estranea ai rapporti di
lavoro che gli Enti gestori, privati datori di lavoro, instaureranno.
Discende
da tali principi che risulta ormai superfluo sottoporre al “visto” degli Uffici
Provinciali del Lavoro i mandati di pagamento predisposti dagli Enti gestori.
E’
da considerarsi, altresì, incongruo il rilascio, da parte dei medesimi U.P.L.
dell’autorizzazione all’avvio delle attività: tale compito, infatti, per
ragioni di funzionalità è stato già attribuito, per le azioni afferenti al
F.S.E., direttamente alle Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego le quali, per
omogeneità e snellimento procedurale, lo eserciteranno anche per gli interventi
inseriti nel P.R.O.F., salvo ed impregiudicato il ruolo di coordinamento e
controllo dei Servizi in cui tali Unità Operative di Base sono incardinate.
Con
l’occasione, si dispone che gli Enti gestori si astengano tassativamente
dall’effettuare comunicazioni al Servizio Gestione di questo Dipartimento circa
l’ordinario svolgimento dei corsi (variazioni del calendario delle lezioni e
dei docenti, sospensioni delle lezioni, dimissioni di allievi, stage, ecc.), limitandosi a segnalare a
questo soltanto l’effettivo inizio e la conclusione degli stessi.
Le
comunicazioni sopra riportate, e quant’altro analogicamente ad esse assimilabile,
dovrà costituire, invece, oggetto di informazione ai Servizi UU.PP.L., alle
Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego e ai Servizi Ispettorati Provinciali del
Lavoro, cui sono demandati i compiti di avvio, controllo e vigilanza degli
interventi e dei servizi formativi.
Parallelamente
alla semplificazione così operata, i Dirigenti dei Servizi Uffici Provinciali
del Lavoro e dei Servizi Ispettorati Provinciali del Lavoro vorranno dare
visibile impulso, in relazione alle competenze loro assegnate, all’azione di
vigilanza e alle operazioni di verifica dei rendiconti delle attività formative
finanziate dalla Regione, per elevarne la qualità e per assicurane l’efficacia.
In
tale ottica, dovranno essere potenziati, in particolare, i controlli in itinere, del cui esito sarà data
notizia al Dipartimento Formazione Professionale, Servizio Gestione –
Segreteria e Affari Generali - solo
nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità e/o disfunzioni: in tale
evenienza la comunicazione verrà effettuata, ovviamente, con il mezzo di
trasmissione più rapido.
Di
ogni accesso ispettivo, comunque, verrà redatto apposito verbale che,
ritualmente protocollato, rimarrà agli atti del Servizio o dell’U.O.B. che ne
ha disposto l’esecuzione, a disposizione per eventuali successivi controlli di
livello superiore.
L’erogazione
del finanziamento avverrà con le modalità e i tempi previsti al Cap. VII,
paragrafo 6.4. del citato Avviso P.O.R.
(cfr. pag. 65) che, per effetto delle specificità sopraddette, vengono adattati
e di seguito si riassumono:
·
Il 50% del finanziamento della voce
“personale” e il 50% della voce “gestione” di ciascun progetto verrà
corrisposto, a seguito della presentazione della domanda di prima anticipazione
e di fideiussione di pari importo;
·
Un secondo anticipo, pari al 30% del
finanziamento decretato per la “gestione” delle attività e al residuo 50% del
costo del personale sarà pagato dietro presentazione di: a) polizza
fidejussoria per l’identico importo; b) relazione sullo stato di attuazione del
corso, con allegata certificazione di esecuzione; c) scheda di monitoraggio
fisico dell’intervento, a firma del legale rappresentante dell’Ente, da cui
risulti che, allo svolgimento del 40% delle attività, l’organismo gestore ha
già impegnato il primo acconto, ha effettivamente speso almeno il 30% dello del
medesimo ed è, quindi, in possesso delle fatture quietanzate; d) buste paga del
personale; e) ricevute delle quietanze di versamento del premio annuo relativo
all’accantonamento del T.F.R..
Con
l’istanza di seconda anticipazione potrà essere portato a discarico l’importo
della polizza fidejussoria relativa al primo acconto.
·
La restante quota a saldo, pari al 20%
della gestione, sarà corrisposta a seguito della verifica del rendiconto da
parte del Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro competente, nelle more
dell’implementazione dei contenuti di cui all’art. 17, comma 3 della L.R. 24/2000.
Per
accelerare le operazioni di erogazione del primo acconto, gli Enti gestori sono
invitati ad inoltrare immediatamente alle Prefetture competenti richiesta di
rilascio della “certificazione antimafia”.
I
modelli di tutti i documenti citati nell’elenco puntato sono disponibili sul
sito ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000-2006 www.euroinfosicilia.it .
L’adozione
delle nuove procedure rende palesemente inutile la presentazione dei cosiddetti
“G 5” ossia dei “Modelli dei costi globali da sostenere” e, pertanto, se ne
dispone la revoca a decorrere dal P.R.O.F. 2003.
In
conformità alle previsioni del comma 3 dell’art.39 della L.r. 23/2002, si
dispone, inoltre, che gli Enti gestori provvedano immediatamente
all’accensione di due soli conti correnti per ogni provincia: l’uno
dedicato alle spese per il personale; l’altro alla gestione delle
attività, nel quale affluiranno anche le indennità per gli allievi dei corsi di
formazione. Le coordinate bancarie dovranno essere comunicate, con la massima
sollecitudine e indipendentemente dalla riformulazione tecnica dei progetti, al
Servizio Gestione – Unità Operativa III – del Dipartimento della Formazione
Professionale.
Su
tali conti, l’Amministrazione Regionale accrediterà con due distinti mandati, e
nelle misure e con le modalità sopra indicate, le risorse finanziarie destinate
al pagamento, da un lato, di tutto il personale impegnato nelle attività
formative e nelle sedi di coordinamento regionale e, dall’altro, di tutti altri oneri gestionali.
Ai
mandati saranno allegate “distinte” contabili contenenti, analiticamente, le
imputazioni di spesa ai singoli progetti:copia di tali “distinte” sarà
notificata agli Enti gestori.
Stante
la cogenza dell’obbligo, per la Regione
Siciliana, di garantire la copertura integrale della spesa per il personale,
non saranno ammessi assolutamente storni temporanei dal conto “personale” al
conto “gestione”.
5.
Gli avanzi di gestione maturati
Recita
il comma 4 del più volte citato art. 39 che, al fine di assicurare la copertura
delle spese del personale, “per
l’esercizio finanziario 2002, il dipartimento della formazione professionale
autorizza gli enti gestori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n.24 ad
utilizzare gli avanzi di gestione maturati”.
In
proposito, vale rilevare che la norma individua quali destinatari del beneficio
esclusivamente gli enti elencati all’art.4 della L.R. 24/1976 e successive
modifiche ed integrazioni e ne limita l’applicazione ai costi di competenza del
solo esercizio 2002.
E’
evidente che, per poter dare corso alle autorizzazioni previste dal
legislatore, occorre che gli Enti gestori di attività formative incluse nel
P.R.O.F. 2002 trasmettano al Servizio Gestione del Dipartimento Formazione
professionale – Unità Operativa di Base III - senza indugio e comunque entro il
28 febbraio 2003, gli estratti conto di tutti i C/C bancari relativi a tutti
i corsi degli anni antecedenti al 2002, utilizzando il modello accluso alla
presente circolare (Allegato 1) il quale, rappresentando dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, consentirà di procedere celermente al
rilascio delle autorizzazioni, nelle more della verifica dei rendiconti.
In
caso di inadempienza, il Servizio Gestione disporrà che l’Istituto cassiere
proceda alla chiusura dei conti ancora accesi, riversando le giacenze sul conto
Entrate del bilancio dell’Amministrazione regionale: eventuali crediti ancora
vantati dagli Enti saranno soddisfatti mediante commutazione in vaglia cambiari
intestati ai rappresentanti legali dei medesimi.
Risulta
indispensabile, tuttavia, che i Servizi Uffici Provinciali del Lavoro procedano
con la massima solerzia alla chiusura di tutti i rendiconti degli anni
formativi pregressi, senza la quale appare tecnicamente impossibile
stabilire se gli eventuali saldi attivi dei conti ancora accesi possano essere
considerati o meno “avanzi di gestione”.
La
necessità di una rapida definizione dei rendiconti è resa, altresì, incombente
dall’approssimarsi della scadenza per l’accreditamento delle sedi formative (30
giugno 2003).
A
tal uopo, si dispone che i “Piani di Lavoro” per il 2003 che i Dirigenti dei
Servizi UU.PP.L. si apprestano ad approntare individuino tra gli obiettivi
prioritari quello dell’esame dei rendiconti degli Enti gestori degli interventi
di formazione professionale, finanziati ai sensi della L.R. 24/1976 e
successive modifiche ed integrazioni.
6.
Sedi di coordinamento regionale
E’
noto che l’art.13 della L.r. 9 agosto 2002, n.9, ha ulteriormente integrato il
comma 2 dell’articolo 2 della L.r. 1 settembre 1993, n.25, già oggetto di
modifiche con l’art. 48 della L.r. 27 aprile 1999, n.10.
Per
effetto delle dette modificazioni, il testo del comma 2 dell’articolo 2 della
citata L.r. 25/1993, risulta il seguente:
“2. E’ fatto obbligo agli enti, ivi
comprese le loro sedi di coordinamento regionale, di cui all’articolo 4 della
legge regionale 6 marzo 1976, n.24, prima di procedere a nuove assunzioni anche
a tempo determinato, di completare l’orario di lavoro, nel rispetto della
professionalità e delle norme contrattuali, del personale ad orario parziale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2-bis. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato ad attuare per il
personale di cui al comma 1 rimasto totalmente privo di incarico, i processi di
mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori
della formazione professionale; la spesa derivante è contenuta nei limiti del
finanziamento decretato garantendo in tale ambito la copertura finanziaria
delle medesime sedi di coordinamento regionale degli enti riconosciute con
decreto dell’Assessore regionale per il lavoro e la formazione professionale.
Le
sedi di coordinamento regionale degli enti di formazione operano con il
medesimo personale in atto in servizio presso gli enti stessi”.
A
seguito della novella legislativa della norma concernente l’istituto di cui si
tratta, è stata emanata la direttiva assessoriale, prot. 3784/Gab del
30.10.2002, con la quale è stato disposto che, “a far data dall’entrata in
vigore della legge regionale numero 9 del 2002”, e cioè dal 31 agosto 2002,
“le sedi di coordinamento operano con il solo personale in atto in servizio
presso gli enti stessi e, conseguentemente, deriva che, all’interno e con i
limiti quantitativi e qualitativi della struttura come riconosciuta con formale
atto amministrativo, il personale in servizio all’atto dell’entrata in
vigore della legge regionale numero 9 del 2002 debba essere retribuito con
onere finanziario a carico della Regione Siciliana nell’ambito del
finanziamento decretato”.
Si
rende necessario, tuttavia, ulteriormente chiarire taluni dubbi interpretativi
insorti in merito all’esatta estensione della norma sopra riportata, atteso che
i decreti finora emanati hanno operato il riconoscimento delle sedi di
coordinamento regionale, ai sensi delle Circolari 5.7.1999, n.6, e 9.12.1999,
n.10, limitatamente ad un solo anno formativo, in considerazione della
modificabilità del monte ore annuo totale dei corsi nonché del numero di
province costituente il bacino di attività dell’Ente.
Ciononostante,
tali decreti non stati resi mai definitivi né, al venir meno dei requisiti
presupposti, revocati.
La questione, in tale ultima ipotesi, è
rilevante alla luce della circostanza fattuale che le sedi già riconosciute
hanno continuato ad operare con il personale individuato nel relativo decreto,
il quale, avendo reso le prestazioni corrispondenti alle funzioni e ai livelli
di inquadramento, ha maturato diritti soggettivi non disconoscibili.
Dette
situazioni vanno, conseguentemente, sanate per le attività pregresse, in ottemperanza
alla garanzia della copertura finanziaria prevista dalla norma riportata in
premessa, fermo restando che gli Enti che in esse versino devono, con
immediatezza e comunque entro il termine fissato per la riformulazione tecnica
dei progetti, adeguarsi alle
direttive ed alle procedure fissate nelle citate Circolari 6 e 10/1999.
In
caso contrario, si procederà alla revoca del decreto di riconoscimento
provvisorio.
Va
precisato, infine, che la spesa per il
personale legittimamente in servizio alla data del 31 agosto 2002, presso le
sedi di coordinamento regionale riconosciute, non può essere oggetto di
ulteriore previsione tra i costi ammissibili di eventuali progetti a valere sul
FSE, rappresentando tale evenienza un’illecita duplicazione.
7. Disposizioni
transitorie
Come già avvenuto per i corsi destinati
all’assolvimento dell’obbligo formativo introdotto col l’art. 68 della legge 17
maggio 1999, n.144, avviati su autonoma iniziativa degli Enti proponenti in
coerente contemporaneità con le attività d’istruzione dell’anno scolastico
2002-2003, nelle more dell’approvazione del P.R.O.F. 2003, potranno essere
iniziate le attività formative costituenti seconda annualità di corsi biennali
inclusi nel Piano 2002, a condizione che i legali rappresentanti degli Enti
titolari ne assumano la piena responsabilità dei costi nell’ipotesi, pur
remota, del mancato finanziamento.
8.
Responsabilità del procedimento
Ai
sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 10/1991, si rende noto che:
-
la struttura amministrativa responsabile
dell’adozione della presente Circolare è il Dipartimento Formazione
Professionale dell’Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della
Formazione Professionale e dell’Emigrazione della Regione Siciliana, Via
Imperatore Federico n. 52, Dirigente Generale Dott. Ercole Rabboni;
-
l’ufficio responsabile dell’adozione dei
provvedimenti in essa contemplati è il Servizio “Gestione Attività a qualunque
titolo finanziate”, diretto dal Dott. Domenico Palermo;
-
la responsabilità dell’istruttoria dei
procedimenti afferisce all’Unità Operativa di Base n. III;
La
presente Circolare è disponibile sul sito internet www.regione.sicilia.it/lavoro e sarà pubblicata sulla G.U.R.S.
L’ASSESSORE
(On. Avv. Raffaele Stancanelli)
ALLEGATO 1
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO
REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL’EMIGRAZIONE
Dipartimento Formazione
Professionale
Servizio
Gestione - U.O.B. III
Via
Imperatore Federico, 52
90143
- Palermo
OGGETTO:
Avanzi di gestione art. 39 comma 4 della L.R. 23/12/202 n. 23, Ente
Gestore_________________ ____________________________________________per la provincia
di ___________________.






In allegato la SCHEDA DI
RILEVAMENTO AVANZI DI GESTIONE debitamente compilata e contenente la situazione
di tutti i conti correnti ancora aperti utilizzati per la gestione di attività
formative ex L.R. 24/76 di qualsiasi annualità.
DICHIARA
avvalendosi
delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene
stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt.
483, 495 e 496 del Codice Penale, che i
dati riportati nell’allegata Scheda di Rilevamento:
1.
corrispondono
alla reale situazione riscontrata dagli estratti conti prodotti dall’Istituto
di Credito Cassiere;
2.
si
riferiscono esclusivamente ai conti correnti ancora attivi ed utilizzati per la
gestione di attività formative ex L.R. 24/76 di qualsiasi annualità;
3.
rappresentano,
senza alcuna esclusione, tutti i conti correnti ancora attivi intestati
all’Ente rappresentato per le finalità prima menzionate.
ALLEGA
1.
SCHEDA
DI RILEVAMENTO AVANZI DI GESTIONE debitamente compilata in ogni sua parte e
contenuta in n° _______ pagine firmate
dallo scrivente;
2.
Estratto
Conto dell’Istituto di Credito Cassiere riportante il saldo finale al
31/12/2002 per ciascuno dei conti correnti riportati sulla scheda di
rilevamento.
Data
___________ Firma/Timbro ___________________________
(Allegare
fotocopia documento di riconoscimento)

Legenda
(1) AT Attività formativa in corso entro la
data limite fissata dal disciplinare
AD Attività formativa in corso oltre la
data limite fissata dal disciplinare con proroga per il servizio di cassa
AN Attività formativa in corso oltre la
data limite fissata dal disciplinare senza proroga per il servizio di cassa
AA Attività formativa chiusa in attesa di
ulteriori anticipazioni e saldo 10%
AS Attività formativa chiusa in attesa di
saldo 10%
(2) Si Rendiconto presentato
No Rendiconto non presentato
(3) Barrare con
una "X" la casella A se trattasi di conto per le spese del Personale
Barrare con
una "X" la casella B se trattasi di conto per le spese di Gestione
Barrare con
una "X" la casella C se trattasi di conto per le spese degli Allievi
(4) Indicare il
saldo del Conto Corrente rilevato dall'estratto conto al 31/12/2002
(5) Indicare
l'eventuale quota parte del saldo di cui alla precedente colonna impegnato con
note di debito presentate a rendiconto
(6) Saldo
effettivamente residuo ricavato dalla differenza tra la colonna S1 e S2