Dal 1 APRILE sul sito dell’#INPS si potrà inoltrare la domanda per l’indennizzo da 600 euro che il decreto #CuraItalia riserva per il mese in corso a Partite IVA, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo.
Dopo aver ottenuto il PIN, questa è la procedura da seguire:
1⃣ Entrare nella sezione personale del sito INPS attraverso il PIN cittadino
2⃣ Accedere
3⃣ Procedere per Accesso servizi on line
4⃣ Nella barra di ricerca selezionare “Domande per prestazioni al sostegno del reddito”
5⃣ Selezionare “Indennità COVID-19″
Per ottenere il pin:
1⃣ Entrare nel sito inps e scrivere nella barra di ricerca pin
2⃣ Cliccare servizio Richiesta Pin Online
2⃣ Cliccare su richiedi pin e seguire le istruzioni a video
N.B: Per richiedere l’indennità COVID-19, si può usare la sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
Lo Stato sta lavorando per estendere ed aumentare la prestazione ad Aprile.
Ps: ad ora questa misura non è applicabile ai lavoratori P.Iva che non versano i contributi all’Inps, ma che sono iscritti alle casse professionali. Sono esclusi da questa misura anche coloro che siano iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie. Esempio: Enasarco + gestione commercianti.
Note Tecniche:
Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:
-liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.,iscritti alla Gestione separatadell’INPS;
-collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria:
-Artigiani
-Commercianti
-Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali:
-lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Lavoratori agricoli:
-operai agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purchè possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione
Lavoratori dello spettacolo:
-lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro
non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Attenzione: l’indennità non viene riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.