È appena entrato in vigore il DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50. riguardante misure urgenti in materia di politiche sociali, e nello specifico le norme relative al “Bonus 200 euro.
In attesa dei ulteriori chiarimenti da parte dell’Inps riguardo le prestazioni da richiedere a domanda, facciamo il punto della situazione.

• Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti di cui a legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha previsto all’articolo 1, comma 121, che: “ In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo …… a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo annuo di 35.000 euro” non titolari dei trattamenti di pensione , è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche.

• Indennità una tantum per pensionati

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro, l’INPS corrisponde d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro.
Dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

• Indennità una tantum per lavoratori domestici

L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 17 maggio 2022, nel mese di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, e sono valutate come pratica a punteggio con codice D08.

• Indennità una tantum per percettori di Disoccupazione

• Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 la NASPI e DIS-COLL è riconosciuta dall’Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.
• Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA di competenza del 2021 è riconosciuta dall’INPS una indennità una tantum pari a 200 euro.

• Indennità una tantum per beneficiari del reddito di cittadinanza

Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario che ha diritto alle precedenti indennità.

• Indennità una tantum per altre categorie

• L’Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 17 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata. I soggetti non devono essere titolari di trattamenti pensionistici e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

• Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, (a favore dei soggetti titolari di partita IVA), l’INPS eroga automaticamente un’indennità una tantum pari a 200 euro.

• L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

• L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

• L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi, un’indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

• L’INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335, un’indennità una tantum pari a 200 euro.

Le prestazioni non sono tra loro compatibili e possono esse- re corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.